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Riparazione antieconomica del veicolo incidentato: un anno dopo (parte seconda)

Corte di Cassazione Ordinanza 18 aprile 2024 n. 10549

Continuiamo a parlare di riparazione antieconomica soffermandoci, come avevamo anticipato nella prima parte, su un altra pronuncia successiva a Cass. 10686/2023. Per la prima parte, si rinvia al link https://avvocatofusco.com/categoria/diritto-assicurativo-responsabilita-civile/circolazione-stradale/. La pronuncia, come avremo modo di vedere, è interessantissima in quanto richiama un’altra importante decisione della Cassazione, Cass. Sez. Un., sent. 1° febbraio 2022, n. 3086, pietra miliare in materia di poteri del ctu. 

Il caso 

Tizia, proprietaria di uno scooter condotto da Caio, citava in giudizio, innanzi al Gdp di Sanremo, la XX spa e la sua assicurazione per la rca YY spa per sentirle condannare ai danni subiti nel sinistro avvenuto in V. in data 22 aprile 2015. Lo scooter perdeva improvvisamente aderenza e rovinava al suolo a causa di sostanza oleosa dispersa da una macchina operatrice di proprietà della società XX spa. 

Deduceva l’attrice di aver ricevuto, in fase stragiudiziale, un’offerta reale di Euro 615,00, ma che il costo di riparazione era pari alla superiore somma Euro 1.100,00 (come da preventivo prodotto in giudizio), nonché di aver corrisposto – a titolo spese legali stragiudiziali – l’ulteriore importo lordo di Euro 100,00. Costituendosi tardivamente, la compagnia sosteneva che lo scooter dell’attrice avrebbe avuto, al momento del sinistro, un valore commerciale di soli Euro 350,00, come da perizia redatta da un proprio fiduciario. 

Il Gdp disponeva ctu, chiedendo un giudizio di congruità sulla quantificazione dei danni riportati dal veicolo attoreo, desumibile dagli atti di causa, nonché la evidenziazione di “ogni eventuale circostanza utile all’indagine”.
«Espletato tale incombente, l’attrice eccepiva la nullità dell’elaborato tecnico, sul duplice rilievo che l’ausiliario, per un verso, avrebbe “risposto ad un quesito che non gli era nemmeno stato conferito” (l’accertamento del valore commerciale dello scooter dell’attrice al momento del sinistro), nonché, per altro verso, si sarebbe avvalso di “documenti che non avrebbe potuto utilizzare”, tra i quali la predetta perizia di stima». 

Sulla base della ctu espletata, il giudice di prime cure, stimato il giusto risarcimento nella misura di Euro 600,00 (inferiore a quella già oggetto di offerta reale), accoglieva la domanda limitatamente al rimborso delle spese stragiudiziali. La danneggiata proponeva gravame innanzi al Tribunale di Imperia mentre la compagnia proponeva appello incidentale sulle spese legali; il giudice d’ appello rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale della compagnia sul presupposto che essa avesse fatto congrua offerta risarcitoria entro i termini di cui all’art. 148, comma 1, cod. assicurazioni, e ciò indipendentemente dall’intervento di un legale, sicché nessun rimborso spettava alla danneggiata per spese di assistenza stragiudiziale.

Ancora una volta dobbiamo limitare il campo d’indagine alla riparazione antieconomica, ma, come già nella prima parte, anche in questa pronuncia si affronta il tema della ripetibilità delle spese legali stragiudiziali: per un approfondimento si rinvia alla lettura integrale della pronuncia, che si allega.

Contro la sent. del Tribunale di Imperia n. 343 del 21.05.2023 Tizia proponeva ricorso in Cassazione. Tra i vari motivi, che è superfluo riportare tutti, segnaliamo: 1) la nullità della ctu « là dove la sentenza impugnata “ha dichiarato che al CTU sarebbe stato conferito un determinato quesito” (l’accertamento del valore commerciale dello scooter dell’attrice al momento del sinistro) “che, in realtà, non era stato assolutamente conferito”, ciò che renderebbe la decisione del giudice
d’appello “addirittura in contrasto con quanto risultante dal letterale tenore del verbale di causa”; 2) sempre in relazione alla ctu, nullità dovuta al fatto che il consulente aveva « “accertato un fatto difensivo posto dalla convenuta a fondamento delle proprie difese ed eccezioni” – cioè il “valore commerciale dello scooter asseritamente inferiore al costo di riparazione” – che (…) “avrebbe dovuto esporre entro la data di prima udienza e che comunque avrebbe dovuto essere provato dalla stessa”, e, infine “utilizzato sia documentazione tardivamente prodotta dalla convenuta (“Perizia Centro Stima”), sia documentazione che non era nemmeno stata prodotta dalla convenuta entro i termini previsti dalla scansione processuale” »; 3) falsa applicazione dell’art. 2058 cc in quanto la sentenza  falsamente applicato tale norma, «non potendo, nella specie, “considerarsi sussistente una “notevole sproporzione”, visto che il valore commerciale sarebbe stato pari ad Euro 600,00 ed il costo di riparazione era risultato pari ad Euro 892,58″»; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente in quanto essa aveva ritenuto che la spesa di assistenza professionale (pari a lordi Euro 100,00) sostenuta dall’attrice non dovesse rientrare tra le componenti del danno risarcibile: non aveva il giudice tenuto conto dell’orientamento dominante della Cassazione secondo cui  “la mera circostanza del pagamento avvenuto entro il termine di 60 giorni non può costituire il presupposto per negare al danneggiato il diritto di chiedere il rimborso delle spese di assistenza legale in materia di RCA obbligatoria”. 

La Corte reputava infondato il ricorso e lo rigettava in toto.

La riparazione antieconomica e il rinvio espresso a Cass. 10686/2023 

Una precisazione va fatta e mi sembra degna di nota. La danneggiata ricorrente aveva fatto presente che il giudice di merito, nel risolvere il caso sulla riparazione antieconomica, aveva citato l’art. 1908 cc anziché l’art. 2058 cc.

Riportiamo l’art. 1908 cc qui di seguito:

Art. 1908. (Valore della cosa assicurata). Nell’accertare il danno non si puo’ attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.

Orbene, sicuramente il richiamo in punto di diritto è errato; ciononostante, il motivo di ricorso è infondato.  Spiega la Corte: 

«Il riferimento all’art. 1908 cod. civ. è sicuramente erroneo, atteso che il veicolo della St.Si. non era la “cosa assicurata”. Nondimeno, proprio inquadrando la richiesta di pagamento dei costi occorsi per riparazione del mezzo nei termini di un risarcimento in forma specifica, secondo la prospettiva indicata dalla ricorrente, si giustifica la decisione del giudice di dare rilevo al valore che esso presentava al momento del sinistro». 

Fatta questa precisazione, la Corte continua con una lunga argomentazione sulla antieconomicità della riparazione, sul valore d’uso del veicolo da riparare e sul concetto di locupletazione, richiamando espressamente l’illustre precedente del 2023 più volte. Leggiamolo integralmente. 

Ha osservato, infatti, questa Corte che se “il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato”, resta, nondimeno, inteso che al “debitore non può essere imposta sempre e comunque (a qualunque costo) la reintegrazione in forma specifica”, e ciò vuoi perché “l’obbligo risarcitorio deve essere comunque parametrato
a elementi oggettivi”, vuoi perché sussiste la “possibilità che i costi di tale ripristino si discostino anche in misura sensibile dal valore di scambio del bene”, sicché “non può consentirsi che al danneggiato venga riconosciuto più di quanto necessario per elidere il pregiudizio subito” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 10686 del 2023, cit.).
È su tali basi, dunque, che è stato affermato come – ai fini dell’applicazione dell’art. 2058, comma 2, cod. civ. – “la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull’entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da
superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, ord. n. 10686 del 2023, cit.).
Tale situazione è, per l’appunto, quella di specie, dal momento che – a fronte di un valore del veicolo, al momento del sinistro, stimato in appena Euro 350,00 (e per la quale, si rammenti, vi era stata un’offerta reale della compagnia assicuratrice, comunque di Euro 615,00) – il risarcimento in forma specifica ammontava a Euro 892,58, ovvero ad una somma pari a più del 250% del valore del bene.
Vero è, tuttavia, che il recente arresto di questa Corte, già più volte citato, afferma pure che, nell’ipotesi in cui “il danneggiato decida – com’è suo diritto – di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato (perché si tradurrebbe in una indebita
locupletazione per il responsabile) il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo” (nuovamente Cass. Sez. 3, ord. n. 10686 del 2023, cit.).

Tuttavia, nel caso che occupa, rimanendo estranea agli accertamenti demandati al CTU, la richiesta di tali voci di danno non risulta essere stata formulata, ciò che impedisce di stabilire se esse, eventualmente, compensassero – o meglio, in quale misura lo facessero – l’importo di Euro 892,58 previsto per la riparazione.

Attenzione!  dice la Corte, le voci non richieste non verranno riconosciute! Al di là di questo, è davvero palese come ora la Corte abbia voluto confermare il suo illustre precedente. Ci si augura che, di volta in volta, le corti di merito si possano adeguare e motivare in sintonia e che la stessa Cassazione ritorni a precisare altri aspetti che sicuramente sono meritevoli di qualche ulteriore intervento per esempio almeno in punto di oneri probatori e criteri di accertamento del valore ante sinistro. 

La ctu e le spese stragiudiziali 

Volendo solo sommariamente affrontare gli altri due aspetti messi in luce dalla pronuncia, appare davvero significativo, in materia di ctu e poteri del consulente, il richiamo all’illustre precedente, ossia la decisione a sezioni unite 3086/2022 che pure tanta parte ha avuto nel diradare i dubbi che circolavano tra gli operatori. Ritenendo non fondato il motivo di impugnazione sulla nullità della ctu per avere il consulente esorbitato dal quesito e compiuto attività di raccolta di documenti non introdotti nel giudizio dalle parti nei termini di legge, la Corte risponde così:

Il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti
all’oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio”, sicché, alle stesse condizioni, egli “può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli” (Cass. Sez. Un., sent. 1° febbraio 2022, n. 3086, Rv. 663786-02 e Rv. 663786-03).
Orbene, nel caso in esame, il quesito demandato al CTU consisteva nell’esprimere “un giudizio di congruità sulla quantificazione dei danni riportati dal veicolo attoreo, desumibile dagli atti di causa”, nonché nell’evidenziare “ogni eventuale circostanza utile all’indagine”. Di conseguenza, che tra “i fatti inerenti all’oggetto della lite”, il cui accertamento si rendeva “necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli” e che giustificava l’acquisizione di documenti “anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti” (per riprendere le parole del citato arresto delle Sezioni Unite), rientrava certamente anche il valore del bene al momento del sinistro.

Infine, sulla ripetibilità delle spese stragiudiziali la Corte pure ribadisce il suo orientamento. 

«“Qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (Cass. Sez. 3, sent. 21 gennaio 2010, n. 997, Rv. 611051-01). La giurisprudenza di questa Corte, dunque, subordina il rimborso di questa spesa alla condizione che essa sia “necessitata”, oltre che “giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento”, mentre l’odierna ricorrente ne ha preteso (e ne pretende) il pagamento in forza di un
“automatismo” che non trova giustificazione negli arresti da essa richiamati».

Un’altra importante pronuncia destinata a costituire utile strumento di lavoro per gli operatori che sapranno fare sapiente applicazione. 

3. Cass 10549_2024_annotata

© Annunziata Candida Fusco

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