A Catanzaro scatta l’indagine sui Targa System non omologati.
E’ ancora una volta la Calabria a far scattare i sequestri di apparecchiature elettroniche per il rilevamento da remoto di infrazioni al CdS: dopo la maxi-indagine della Procura di Cosenza sugli autovelox non omologati (ne avevamo parlato qui https://avvocatofusco.com/diritto-assicurativo-responsabilita-civile/circolazione-stradale/autovelox-non-omologati-lo-stop-della-cassazione-penale-sent-10365-2025/), ora il Gip di Catanzaro, su iniziativa della Procura, dispone il sequestro dei cd. Targa System, apparecchiature elettroniche sospette di essere state utilizzate in spregio alla normativa vigente per il rilevamento e la contestazione da remoto delle infrazioni agli artt. 80 (revisione dei veicoli) e 193 (obbligo assicurativo rca) del CdS. Vari i Comuni interessati lungo la costa ionica.
“Secondo quanto emerso i dispositivi sarebbero stati utilizzati con modalità che violano la normativa in materia di accertamento delle violazioni al Codice della Strada e del trattamento dei dati personali. Le apparecchiature – costituiti da sistemi per la videosorveglianza, implementate con software di lettura targhe – hanno lo scopo di rilevare le infrazioni al Codice della Strada, avvalendosi in maniera del tutto ingiustificata della contestazione differita” .
(notizia del 3 settembre; fonte: https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2025/09/infrazioni-stradali-sequestrate-numerose-apparecchiature-note-come-targa-system-6a8a4ded-e37a-4686-a1b9-ee768b1af4d0.html).
L’illegittimità dello strumento comporta di conseguenza l’illegittimità dell’azione di accertamento e contestazione con ulteriore conseguente annullabilità dei verbali notificati.
La Procura dovrà ora verificare se, al di là dei sospetti, vi sia la concreta possibilità che tutti i verbali elevati siano illegittimi per diverse ragioni: le violazioni ipotizzabili sono davvero varie, visto il complicato ed articolato tessuto normativo deputato a disciplinare la fattispecie in esame.
Intanto sappiamo che la Procura ha acquisito, oltre ai verbali di infrazione notificati, anche i bilanci comunali al fine di verificare la destinazione che hanno avuto i proventi delle multe irrogate e riscosse. Ma quello della destinazione dei proventi delle multe, come per gli autovelox, è un altro discorso che affronteremo a parte.
Senza entrare qui nel merito di una fattispecie molto complessa e articolata che richiederebbe uno spazio più appropriato, facciamo qualche breve riflessione sull’accaduto.
Che cosa sono i Targa System?
L’espressione è comunemente utilizzata per designare apparecchiature e dispositivi previsti dal CdS per il rilevamento da remoto (ossia senza la presenza degli organi accertatori) di alcune infrazioni al codice stesso e precisamente all’art. 80, che impone la revisione dei veicoli, e all’art. 193, che prevede l’obbligo della copertura assicurativa rca.
Prima di capire se e a quali condizioni possano essere utilizzate queste apparecchiature, è però doverosa una precisazione: il CdS prevede come regola generale che le contestazioni di infrazioni vadano fatte immediatamente e personalmente dagli organi di polizia stradale, salvo eccezionali casi che possono essere o la presenza di un ben preciso motivo o l’esistenza di presupposti indicati ex lege.
Riportiamo a tal fine i riferimenti normativi utili alla nostra disamina:
Articolo 200 CdS (Contestazione e verbalizzazione delle violazioni)
Fuori dei casi di cui all’articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta (comma 1).
(…) omissis
Articolo 201 CdS (Notificazione delle violazioni)
- Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato (…) omissis
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
- a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
- b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
- c) sorpasso vietato;
- d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
- e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
- f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 e successive modificazioni;
- g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l’installazione e l’esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all’interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all’interno delle medesime zone;
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno. Con i medesimi regolamenti sono definite le condizioni per l’installazione e l’esercizio dei dispositivi di controllo nonché per l’accesso alle banche di dati necessarie per il loro funzionamento. Per l’accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada;
g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
(…) omissis
1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.
Va preliminarmente precisato che la lettera g bis) del comma 1 bis è stata modificata dalla riforma Salvini (l. 177/2024), in quanto nella sua versione originaria recitava in questo modo:
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento
Senza entrare nei meandri delle modifiche effettuale dalla l. 177/2024, sta di fatto che, a prescindere dalla riforma, la situazione delle apparecchiature Targa System è la seguente.
- L’accertamento da remoto, ossia senza la presenza degli operatori, quindi con contestazione non immediata ma differita, può avvenire solo attraverso apparecchiature approvate o omologate e gestite direttamente dagli organi di polizia stradale, come previsto dal comma 1 quater dell’art. 201 cit. (rimasto immutato).
- In mancanza di apparecchiature approvate o omologate, le stesse non potranno essere utilizzate come strumenti di rilevamento di infrazione da remoto; gli operatori possono effettuare la contestazione differita solo in presenza di motivi precisi e circostanziati adeguatamente riportati nel verbale e seguendo le procedure pure previste dalla normativa (su cui non ci soffermiamo per ragioni di brevità espositiva), utilizzando tuttalpiù i dispositivo a supporto della loro azione di accertamento (insomma, le apparecchiature possono essere utilizzate solo con la presenza degli agenti);
- Fuori dai centri abitati, i dispositivi possono essere utilizzati solo su tratti di strada individuati dai prefetti (ultimo periodo comma 1 quater).
Ciò detto, a parte quanto specificamente previsto in altre parti dello stesso art. 201 CdS e in ulteriori norme speciali in relazione alla violazione dell’art. 193, qui ci interessa sottolineare che la possibilità dell’impiego delle apparecchiature Targa System ha sempre creato disomogeneità applicative sulle strade d’Italia, lasciando i Comuni in un limbo di incertezza, complice anche la proliferazione normativa su più livelli, spesso nemmeno ben armonizzata (un po’ come è accaduto per i misuratori di velocità).
Con Circ. del Ministero dell’Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza del 3/07/2020 N. Prot. 300/A/4684/20/127/9, sono stati forniti chiarimenti e indicazioni molto dettagliati al fine di garantire omogeneità nell’azione degli enti e degli operatori, evitando illegittimi abusi di potere.
Riportiamo alcuni passaggi più importanti e significativi della circolare ministeriale, che si allega in calce in versione integrale:
“Tali apparecchiature, per essere utilizzate per il rilevamento da remoto delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193 CdS con contestazione differita, devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e devono aver ottenuto l’omologazione o l’approvazione specifica per il rilevamento delle violazioni sopra richiamate da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1)”.
“Nota 1 al testo: Al momento non risultano rilasciate omologazioni o approvazione per il rilevamento specìfico delle violazioni indicate nell’art. 201, comma 1-bis) lett. g-bis) CdS, come precisato nella nota n. 0003146 del 27.04.2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegata alla presente per pronto riferimento”.
“Quando ricorrono le condizioni sopraindicate, non è necessaria la presenza di un operatore di polizia (che può operare da remoto) e il dispositivo, se specificamente approvato per tale scopo, può operare anche in modo completamente automatico”.
“In mancanza dell’omologazione o approvazione è, invece, necessaria la presenza e il diretto controllo di un operatore di polizia e il dispositivo costituisce semplicemente un supporto documentale che non rende applicabile la deroga alle regole generali previste dall’art. 201, comma 1 -bis), lett. g-bis) CdS relative alla contestazione differita. In tali casi, perciò, si dovrà procedere, in ogni caso, con la contestazione immediata salvo che, secondo le regole generali dettate dall’art. 201 CdS, questa non sia possibile per oggettivi motivi contingenti che dovranno essere adeguatamente motivati e circostanziati nel verbale di contestazione.
“Occorre precisare, perciò, che nei casi indicati di impossibilità della contestazione immediata, l’utilizzo del dispositivo non omologato o approvato serve solo per segnalare la presenza di un veicolo che potrebbe non essere in regola con la revisione o con l’assicurazione. In tale situazione, perciò, l’apparecchio non accerta la violazione e costituisce un semplice “supporto” per la documentazione della violazione che è stata accertata direttamente dall’operatore di polizia stradale presente. Egli, infatti, deve attestare che il transito del veicolo c l’effettiva circolazione dello stesso sulla strada, è avvenuto in sua presenza, anche se attraverso il supporto strumentale dell’apparecchio”.
La posizione espressa dal Ministero era sta già precedentemente espressa in una nota di chiarimento di poco tempo prima, Circ. Prot.: 300/A/1223/19/105/2 dell’ 8/02/2019, che pure si allega in calce.
Alla luce della pur breve disamina effettuata e delle richiamate norme essenziali, dovrebbe essere più chiaro il senso e la portata dell’indagine scattata a Catanzaro.
Ricordiamo per completezza espositiva che l’art. 201 è stato in più punti rimaneggiato dalla l. 177/2024, proprio con riferimento alle apparecchiature e ai dispositivi per l’accertamento da remoto delle infrazioni, dando atto della necessità delle omologazione e/o approvazione delle stesse come principio generale di legittimità dell’azione amministrativa in materia di sicurezza stradale.
Avremo modo di tornare ancora sull’argomento, seguendo i risvolti di questa nuova e interessante inchiesta.
© Annunziata Candida Fusco
Ministero-Interno-circolare-n.300A4684201279
Ministero Interno Circ. 2019_3_doc09200220190304145342
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