Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 1157/2019, dal 3 agosto 2026 la carta di identità cartacea perderà valore legale. Indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, infatti, quest’ultimo non sarà più valido né per il riconoscimento dei cittadini né per l’espatrio. Il cartaceo sarà totalmente sostituito dal corrispettivo elettronico, in quanto non più rispondente ai requisiti di sicurezza dei documenti d’identità e di viaggio previsti dalle norme della Unione Europea.
Il passaggio alla Carta di Identità elettronica
I cittadini ancora in possesso della CI cartacea dovranno provvedere al rinnovo del documento, prenotando presso l’Ufficio anagrafe del comune di residenza. Quest’ultimo attiverà la procedure di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). I richiedenti potranno farne richiesta in qualsiasi momento, senza attendere la naturale scadenza.
La CIE ha validità:
– di 10 anni per i maggiorenni;
– 5 anni per i minori tra i 3 e i 18 anni;
– 3 anni per i minori fino a 3 anni.
Il documento digitale consente anche l’accesso ai servizi online delle pubbliche amministrazioni abilitate. Per poterlo utilizzare, il cittadino riceve due codici (PIN e PUK), in due momenti diversi: la prima parte dei codici è fornita al termine della richiesta di rilascio presso lo sportello; la seconda parte è indicata nella lettera accompagnatoria con la quale riceverà la CIE presso la sua residenza o domicilio.
Disagi per cittadini e PA
La scadenza è pericolosamente prossima al periodo di maggiore flusso di spostamenti. Il rischio è che le amministrazioni locali deputate al rilascio del documento si trovino sommerse dalle richieste, non riuscendo a soddisfare in tempo la domanda. La vicenda richiama a una non troppo lontana “crisi” dei passaporti: nel 2024 il sistema era completamente ingolfato dalla moltitudine di richieste, con ritardi e file di attesa infiniti.
La Commissione Europea non ha inteso concedere proroghe agli Stati membri per adeguarsi alla normativa. Tuttavia, ignora quale sia la quantità di carte di identità cartacee in circolazione, poiché il rilascio è competenza degli Stati membri e non sono tenuti a comunicare dati statistici del numero di cartacei su cui tale scadenza inciderà.



