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Onere probatorio nei processi per risarcimento danni da rca

Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 1754/2025 del 10-07-2025

La sentenza in esame è stata pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata adito quale giudice d’appello avverso la sentenza del GdP … in un giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno derivante da circolazione stradale.

Tizio, danneggiato in un sinistro stradale, citava in giudizio il proprietario del veicolo presunto responsabile civile e la compagna assicurativa dello stesso, chiedendone la condanna.  Tizio era a bordo di un motociclo mentre percorreva regolarmente la via … quando veniva urtato dal veicolo … “il cui conducente, nel tentativo di superarlo, per distrazione, imprudenza, imperizia lo urtava al lato sinistro, facendolo prima terminare contro un autoveicolo modello ### di colore bianco tg. ### il quale era regolarmente fermo in sosta sul margine destro della carreggiata, per poi, successivamente, cadere al suolo”.

“Il motoveicolo di parte istante riportava danni ammontanti alla complessiva somma di euro 2.400,00, oltre sosta e fermo tecnico” ; il veicolo incidentato veniva regolarmente periziato dal fiduciario della convenuta compagnia assicuratrice (circostanza che si rivelerà non corrispondente al vero), che però non effettuava il pagamento dovuto, motivo per il quale il danneggiato si vedeva costretto ad adire le vie legali . Il responsabile civile restava contumace mentre la compagnia si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea. Espletata l’attività istruttoria, il Gdp rigettava la domanda condannando il danneggiato al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia.

Tizio proponeva appello innanzi al Tribunale di Torre Annunziata al fine di ottenere la riforma della impugnata sentenza deducendo quale unico motivo “l’erronea ed omessa valutazione dei mezzi istruttori nonché la contraddittorietà e la carenza della motivazione nella parte in cui il giudice di prime cure ricostruiva la dinamica dell’incidente in modo difforme rispetto a quanto risultante, segnatamente, dalla domanda di risarcimento e dalla deposizione del teste escusso in primo grado”.

Ancora una volta rimaneva contumace il responsabile civile mentre la compagnia insisteva per il rigetto dell’appello.

Nell’interessante disamina del Tribunale di Torre Annunziata, si enunciano alcuni principi che, per quanto noti e consolidati, fa bene ribadire.

Primo: su tutti i capi della sentenza di primo grado che non hanno formato oggetto di impugnazione si è formato il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia delibazione a riguardo.

Secondo: l’azione di risarcimento del danno derivante da circolazione stradale va inquadrata nell’ambito dell’art. 2054 cc; al contempo, grava sul danneggiato l’onere di dimostrare l’avvenuto evento storico, il danno subito e la sussistenza del nesso causale tra i due (ai sensi dell’art. 2697 cc).

Precisato ciò, il tribunale ritiene che l’appellante non abbia fornito sufficiente prova dell’effettivo accadimento dell’evento dannoso così come descritto in citazione, con la conseguenza che giustamente la domanda deve essere rigettata. In particolare, la prova offerta dall’attore in primo grado si basava esclusivamente sulla dichiarazione testimoniale considerata inadeguata a supportare la domanda attorea come dimostrato dalle puntuali osservazioni critiche della compagnia che contesta che il fatto sia avvenuto.

A tal proposito, il tribunale, dopo aver evidenziato che nessuna ulteriore attività istruttoria era stata compiuta oltre la escussione del teste, precisa e ribadisce un terzo principio che è bene ricordare: “la giurisprudenza di legittimità, quanto all’onere probatorio in capo all’attore in materia di sinistri stradali, richiede una valutazione rigorosa delle testimonianze, a fortiori laddove sia una soltanto, da ritenersi, dunque, di per sé sola inidonea se non supportata, quanto meno, ab externo da un dato corroborante”.

Inoltre, spiega il tribunale, “la prova testimoniale nel processo civile è, infatti, liberamente apprezzabile dal giudice e per ricostruire l’esatta dinamica di un sinistro stradale le prove testimoniali si rivelano spesso inidonee o comunque insufficienti a porre il giudice nella posizione di valutare autonomamente se il fatto si sia effettivamente verificato, in che modo si sia verificato e di chi sia la colpa”.

Nel caso di specie, l’unica testimonianza fornita, non accompagnata da altri elementi a supporto, se non il modello CAI nel quale il teste non era nemmeno menzionato alla voce indicata, è stata considerata insufficiente a provare l’an debeatur; si aggiunga a questo anche la genericità della domanda attorea rispetto alla dinamica dedotta nel giudizio, circostanza rilevata dal giudice di prime cure.

Mi sembra degno di nota un passaggio che attesta la scrupolosa disamina del materiale processuale effettuata dal giudice di primo grado (direi anche l’occhio attento della compagnia): dagli atti prodotti dalla convenuta compagnia emergeva il coinvolgimento del veicolo attoreo in molteplici sinistri. Al di là dei dubbi e dei sospetti, nel caso in questione ciò che difetta è altresì la prova del danno.

E veniamo al quarto principio ricordato dal tribunale: “dimostrato il nesso causale tra l’evento e il danno, è risarcibile ogni danno che sia conseguenza diretta o indiretta di quell’evento, la cui prova incombe su chi agisce”. Anche in questo caso, il tribunale rileva la genericità della domanda attorea, la quale si limitava a rappresentare che il veicolo aveva riportato “vari danni” senza nulla specificare nel dettaglio (se si trattasse di danni alla carrozzeria piuttosto che alle parti meccaniche) e a formulare una richiesta risarcitoria di euro 2.400,00 oltre sosta e fermo tecnico giusta preventivo in atti. Ma il preventivo non può certo sopperire alle lacune di allegazione: i documenti prodotti hanno la funzione di asseverare quanto allegato non di introdurre fatti non specificamente descritti (cd. allegazioni silenti).

Quinto principio: “regola fondamentale del processo civile ordinario, infatti, è il principio dispositivo in base al quale è vietato al giudice di porre a base della propria decisione fatti non dedotti dalle parti”. Inoltre, si ricorda, la prova dei fatti deve avvenire entro il rispetto dei termini processuali fissati per La definizione del thema decidendum (Cass. civ. sez. III, 22 giugno 2007 n. 14581; Cass. sez. un. 3 febbraio 1998 n. 1099). Pertanto, è bene ricordare che “il fatto tardivamente allegato in giudizio da una delle parti a fondamento delle proprie richieste non può essere oggetto di prova, non appartenendo al thema decidendum, e l’eventuale prova acquisita nel processo (costituenda o documentale) su di esso è inutilizzabile”.

Ne consegue che la mancata puntuale e tempestiva allegazione delle parti danneggiate non può essere sopperita tramite dichiarazioni testimoniali o preventivo in atti. Inoltre, in materia di sinistri stradali, ciò che conta è la prova dell’effettivo esborso necessario ripristinare il veicolo danneggiato. Nel caso di specie, dove il danno è stato specificamente contestato dalla compagnia assicurativa, avrebbe dovuto il danneggiato dare precisa prova delle voci di danno subite, non essendo sufficienti né la prova testimoniale né un preventivo generico e poco specifico e nemmeno le foto del motociclo che attestano addirittura che i segni riportati non sono riconducibili alla dinamica descritta.

La Cassazione ricorda che la prova del quantum deve essere effettiva, in mancanza, esso sarà risarcito in via equitativa (Cass. 27264/2020; Cass. 22701/2017; Cass. 15756/2015).

Nel caso di specie, in sintesi, “oltre ai sovraesposti dubbi in punto di nesso eziologico, si ritiene che difetti, per le ragioni esposte, la dimostrazione del quantum debeatur, sostanziantesi nella diminuzione patrimoniale subita dalla danneggiata a seguito del sinistro, corrispondente alla spesa sostenuta o da sostenere per le riparazioni del veicolo”.

Il passaggio conclusivo della sentenza, e veniamo all’ultimo principio che qui si riporta, si riferisce alla funzione della ctu nel contesto istruttorio del giudizio per risarcimento. Parte attrice aveva chiesto una ctu sia in primo che in secondo grado, ma che nessuno dei due giudici aveva ritenuto di dover accogliere.

“Si ricorda, infatti, che la c.t.u. non è un mezzo di prova, né tantomeno può costituire una relevatio ab onere probandi. Esso è essenzialmente un ausilio di natura tecnica di valutazione delle risultanze di causa, quelle risultanze che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti, sicché l’attività del c.t.u. e l’esercizio dei suoi poteri si devono uniformare a tale principio”. Tale mezzo di indagine, sebbene ammesso, “non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un’attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. 5422/2022). Nella parte finale della sentenza, il tribunale si sofferma lungamente sulla giurisprudenza consolidata della Corte che tanto ha scritto sul punto (si rinvia alla lettura integrale della sentenza che si riporta in calce nonché ad approfondimenti sul sito sullo stesso tema). Corretta la motivazione del Gdp anche su questo punto, avendo ritenuto che non si potesse sopperire con la ctu alle carenze assertive della parte danneggiata.

Da ultimo, il tribunale evidenzia che anche l’omessa collaborazione in fase stragiudiziale circa la sottoposizione del veicolo a perizia da parte della compagnia costituisce un ulteriore elemento di criticità della vicenda: se invece il veicolo fosse stato sottoposto alla ispezione prevista per legge, sarebbe stato possibile l’esatta individuazione dei danni ipotizzati. Anche tale mancanza è liberamente apprezzabile dal giudice di merito.

Alla luce di tutto quanto esposto, il tribunale, confermando la sentenza di primo grado, ritiene giustificati i ragionevoli dubbi circa l’effettivo accadimento del sinistro; l’impianto assertivo dedotto dall’attore danneggiato è sfornito di prova e giustifica il rigetto dell’appello con condanna alle spese di lite di secondo grado.

© Annunziata Candida Fusco

Tribunale di Torre Annunziata

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