Con sentenza n. 1805 del 19 maggio 2026 (ud. 8 maggio 2026) la IV Sezione penale della Cassazione ha affermato che è
valido e produttivo di effetti l’avviso ex artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. operato dai medici del pronto soccorso su
delega della polizia giudiziaria in occasione della richiesta del prelievo ematico.
Oggetto di impugnazione è la sentenza di non doversi procedere per insussistenza del fatto nei confronti di un
neopatentato imputato dei reati di guida in stato di ebrezza nonché in stato di alterazione psicofisica da sostanze cui
conseguiva un sinistro stradale: secondo il Gip l’avviso di cui sopra, compiuto dai medici del pronto soccorso, era invalido
in quanto non delegabile da parte della PG intervenuta sul luogo del sinistro.
Secondo il Pm ricorrente la sentenza era viziata in quanto l’art. 114 cit. “non prevede affatto l’invalidità dell’avvertimento
impartito da soggetti diversi dalla polizia giudiziaria”, imponendo semplicemente che si garantisca alla persona sottoposta
alle indagini di ricevere l’avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia.
La Cassazione, reputando fondato il motivo, precisa che la ratio sottesa all’obbligo dell’avviso è ricollegata alla funzione
dell’atto e alla sua vocazione probatoria, pertanto, esso poteva essere dato dai sanitari in quanto atto che non necessita di
formule sacramentali. “L’avviso di cui all’ art. 114 disp. att. cod. proc. pen. prevede una mera informazione e non
necessita di formule sacramentali, né di forma scritta, ma deve essere idoneo a raggiungere lo scopo, che è quello di
avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali, del fatto che tra i propri diritti vi è la facoltà di avvisare
un difensore che lo assista durante l’accertamento”. Di contro, l’art. 114 non prevede alcuna invalidità dell’avvertimento
impartito da soggetti diversi dalla PG. “L’avvertimento non è atto “tipico” della p.g., ma è una garanzia della persona
sottoposta alle indagini, è un’informazione, non un atto investigativo discrezionale, non richiede particolari poteri di polizia
e deve precedere l’esecuzione materiale dell’accertamento sanitario”. Nel caso di specie, il modulo prestampato
sottoposto all’imputato era stato predisposto e sottoscritto dall’operante di PG trasmesso via email ai sanitari, ricevuto e
incorporato nella documentazione clinica e sottoscritto dall’interessato insieme al consenso informato. Detta sequenza
integra una catena di controllo documentale che garantisce “la provenienza dell’atto dalla p.g., l’immutabilità del
contenuto, la tracciabilità del passaggio informativo, l’imputabilità dell’avviso all’autorità investigativa”.
Il sanitario opera come vero nuncius della PG ossia “non esprime una propria volontà, ma si limita a trasferire una
dichiarazione altrui già completa”.
Nel caso concreto non vi è stata alcuna delega ai sanitari, ma una semplice trasmissione materiale da parte di questi
ultimi di un atto già formato dalla p.g., la cui titolarità è restata integralmente in capo alla polizia giudiziaria, che il
sanitario si è limitato a veicolare senza modificare. La trasmissione via email del modulo integra una partecipazione
diretta, seppur mediata, della p.g. al momento dell’avviso, essendo stata mantenuta la continuità funzionale dell’atto”.
Riferimenti Normativi:
- art. 356, c.p.p.
- art. 114, att. c.p.p.
- art. 186, nuovo c.s.
- art. 187, nuovo c.s.
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