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Nullità della ctu estimativa se il consulente non è iscritto al ruolo ex art. 157 D. Lgs 209/2005 – Ordinanza del 20 dicembre 2021 Tribunale di Ragusa.

Indice

Il caso

Riserva di legge in materia di perizia estimativa per danni da circolazione stradale.

Mancanza di iscrizione a Ruolo Periti Assicurativi e nomina ctu nel processo civile

Conclusioni

Il caso

L’ordinanza del Tribunale di Ragusa che qui si commenta ripropone l’ormai decennale interrogativo sulla possibilità di nominare consulente tecnico d’ufficio per la stima di un danno derivante dalla circolazione stradale un professionista non iscritto al ruolo tenuto dalla Consap, di cui all’art. 157 del codice delle assicurazioni. Prima di tutto vorrei dire che, rispetto alla prima volta in cui mi sono occupata dell’argomento sono trascorsi davvero molti anni e molte novità si sono affacciate sul panorama normativo e giurisprudenziale in materia (si veda il mio articolo “La professione del perito assicurativo”, in Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali, n. 11/2011, pag. 865 e ss).

Proviamo perciò ad affrontare l’argomento con uno sguardo nuovo ed attuale.

La breve ordinanza dichiara la nullità della ctu espletata in quanto il ctu nominato, ing. XY, non era iscritto al ruolo dei periti assicurativi, avendo la consulenza ad oggetto non l’accertamento e la ricostruzione della dinamica del sinistro bensì soltanto la congruità o meno dei costi indicati in fattura da parte del danneggiato. Conseguentemente, si conferisce un nuovo incarico ad un ctu perito assicurativo iscritto nel Ruolo Periti Assicurativi.

Tribunale di Ragusa. «“Il Giudice, letta la nota contenente i chiarimenti richiesti, fatta pervenire dal CTU nominato, Ing. XY, dalla quale si evince il difetto di iscrizione dello stesso presso l’albo di cui all’art. 157 D.lgs.n. 209/2005; ritenuta la conseguente nullità dell’espletata CTU, avendo essa ad oggetto non già l’accertamento o la ricostruzione della dinamica del sinistro, bensì la valutazione e la stima dei danni riportati dal veicolo incidentato, chiedendosi al citato consulente di accertare la congruità o meno dei costi indicati nella fattura posta a fondamento del decreto opposto; ritenuto conseguentemente di dover procedere alla nomina di altro CTU, in possesso dei requisiti normativamente richiesti, che si individua nel perito assicurativo YZ, perché risponda ai quesiti di cui alla precedente ordinanza del 27.01.2016, come precisati in sede di udienza del 13 settembre 2016   (…) P.Q.M. Dichiara la nullità della CTU espletata dall’Ing. XY; nomina quale nuovo CTU YZ, perito assicurativo iscritto all’albo dei CTU …”».

Orbene, in mancanza di una motivazione un po’ più approfondita, direi che qualche precisazione va fatta, dovendosi distinguere i diversi profili connessi alla problematica.

Riserva di legge in materia di perizia estimativa per danni da circolazione stradale.

E’ ormai fuori discussione che esiste una riserva di legge in favore dei periti assicurativi in base al chiaro disposto dell’art. 156, comma 1, del D. Lgs. cit.

“L’attività professionale di perito assicurativo per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all’art. 157”.

In base all’orientamento consolidato della giurisprudenza più accreditata, se una attività è riservata ad una determinata categoria professionale, essa non può essere svolta da altri professionisti. L’esercizio abituale di una attività riservata ad opera di soggetti diversi da quelli indicati configura esercizio abusivo della professione perseguibile ai sensi dell’art. 348 cp. Sul piano civile, il contratto d’opera professionale è viziato da nullità (sul punto, bene nel nostro contributo cit., in particolare par. 4, pag. 866 e la giurisprudenza ivi riportata nonché quella richiamata in nota).

Nel caso dei periti assicurativi vi è però da fare, purtroppo, la doverosa precisazione che a fronte di una attività riservata per legge non corrisponde una categoria professionale ordinistica e regolamentata nel senso tradizionale del termine in quanto i periti non sono iscritti in un albo o collegio e non sono sottoposti al potere disciplinare di un ordine professionale. Ad essi è dedicato soltanto un ruolo, un elenco, oggi tenuto da Consap, cui si accede previo superamento di un esame di idoneità e dopo tirocinio biennale. In base a ciò, essi sono ritenuti dalla legge gli unici soggetti forniti delle necessarie competenze per svolgere l’attività di accertamento e stima del danno da circolazione stradale.

Se rimaniamo su un terreno squisitamente privatistico, deontologico e penale, è ovvio che un ingegnere o un altro professionista non abilitato e non iscritto al rpa, compie esercizio abusivo della professione e quindi va perseguito opportunamente ed in tutte le sedi se abitualmente (termine utilizzato dalla giurisprudenza penale) realizza stime per l’accertamento del danno ex art. 156 cit.. La mancanza di un organo titolare di un adeguato potere disciplinare in capo ai periti rende la tutela della categoria più difficile, indubbiamente, ma non impossibile sotto questo profilo.

Mancanza di iscrizione a Ruolo Periti Assicurativi e nomina ctu nel processo civile

Se ci si sposta sul piano processualistico, le cose cambiano in quanto, come da giurisprudenza costante, le norme in materia di tenuta degli albi dei ctu nonché quelle sulla nomina dei ctu non hanno carattere imperativo e non sono presidiate da sanzioni specifiche. Inoltre, secondo il principio generale di cui all’art. 156 cpc, i motivi di nullità degli atti processuali vengono superati se l’atto ha raggiunto il suo scopo.

Al netto delle ipotesi gravi di nullità della ctu per violazione di importantissimi principi processuali, quali quello del contraddittorio, difficilmente la ctu è viziata irreparabilmente da nullità. Senza addentrarci in questo altro problematico aspetto e restando a ciò che ci serve in questa sede, riportiamo brevemente la giurisprudenza più rilevante sul punto per avviarci verso una possibile conclusione. 

Prima di scendere nei dettagli di tale orientamento, ricordiamo le norme essenziali in materia di ctu: la prima è l’art. 15 delle disp. att. cpc:

“Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale, specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un albo”.

La seconda è contenuta nell’art. 61 cpc, relativa alla nomina del ctu:

 “Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice”.

Infine, l’art. 22, comma 2, delle d.a cpc recita:

“Il giudice istruttore che conferisce un incarico ad un consulente tecnico iscritto in un albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta”.

La giurisprudenza ha sottolineato ripetutamente che rientra nel potere discrezionale del giudice decidere chi nominare quale suo ausiliario, potendo scegliere un consulente iscritto nell’albo ctu di un altro tribunale oppure un consulente non iscritto in nessun albo di ctu e potendo finanche arrivare a nominare un ctu non munito di titoli o iscrizione in albi o collegi purché sia fornito di adeguata competenza.

“Le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico di ufficio hanno carattere ordinatorio e finalità soltanto direttive, restando affidata all’apprezzamento discrezionale del giudice la nomina di tale ausiliario anche con riferimento alla categoria di appartenenza e alla specifica qualificazione; pertanto, l’inosservanza delle norme predette non produce nullità del processo” (Cass. civ. sez. lav. 18.3.1987 n. 2751). “Il conferimento d’ufficio dell’incarico di consulente tecnico ad un professionista non iscritto negli appositi albi dei periti, tenuti a norma deli artt. 13 ss d.a. cpc, non spiega di per sé effetti invalidanti, dato che l’art. 61, 2° comma cpc, nel disporre che la scelta del consulente va fatta normalmente fra le persone iscritte nei suddetti albi, non esclude il potere discrezionale del giudice di avvalersi dell’ausilio di soggetti diversi” (Cass. civ. 2.10.1984 n. 4884); “pertanto, il conferimento di ufficio dell’incarico ad un consulente non iscritto negli albi speciali dei periti non può comportare ragione di nullità della eseguita consulenza” (Cass. 4884/1984 cit.). Infine: “la mancanza o l’invalidità della iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici non è motivo di nullità della relativa nomina da parte del giudice, la cui scelta è insindacabile in sede di legittimità” (Cass. sez. 2, sent. 14906 del 6. 7.2011).

Tale orientamento è stato espresso in una ordinanza abbastanza recente molto chiara che affronta il problema da tutti i punti di vista, sia civile che penale, e che trovo davvero preziosa nel suo genere: Tribunale di Siena, ordinanza 8 maggio 2019, di cui si riporta qualche stralcio.

«Le norme relative alla scelta del consulente tecnico d’ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che la decisione di affidare l’incarico ad un professionista (nella specie, geometra) iscritto ad un albo diverso da quello competente per la materia al quale si riferisce la consulenza (nella specie, ingegneri), ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione. (Rigetta, App. Ancona, 15/11/2003) Sez. III, sent. n. 6050 del 12-03-2010 (ud. del 09-02-2010).  La prescrizione del secondo comma dell’art. 61 cod. proc. civ. (richiamata dall’art. 424 cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge n. 533 del 1973) – secondo la quale la scelta del consulente tecnico deve essere normalmente fatta fra le persone iscritte negli albi – è ispirata all’intento di facilitare la scelta del giudice e di favorire un’equa ripartizione degli incarichi, ma non costituisce un limite al potere del giudice stesso – la cui violazione possa sindacarsi in sede di legittimità – di nominare come consulente, secondo il suo prudente criterio, anche una persona non iscritta a detti albi, senza che, pertanto, ciò comporti nullità della consulenza (Sez. Lav., sent. n. 1052 del 08-02-1983, Carducci c. Carducci) (rv 425826). Sul punto sebbene la S.C. (Sez. III, sent. n. 6050 del 12/3/2010) abbia incidentalmente affermato la facoltà del Giudice di nominare anche soggetti non iscritti in alcun albo professionale nel caso che ci occupa la nomina dell’esperto stimatore P.A. Dott. Y. X. è avvenuta sulla base di una valutazione basata sulle sue qualità professionali ed in quanto iscritto Sia nell’Albo Professionale dei Periti Agrari sia in quanto iscritto nell’Albo dei periti e Consulenti tenuto presso la Segreteria del Tribunale …»

Nel caso in esame, il Tribunale dichiarava l’illegittimità della ctu espletata in quanto il ctu nominato era un professionista sospeso dall’ordine perché moroso nel pagamento della tassa di iscrizione. In tal caso il presupposto non è la mancanza di iscrizione bensì il fatto che l’esercizio della professione durante la sospensione costituisce esercizio abusivo della professione.

«In tema di esercizio abusivo di una professione difetta l’elemento materiale del reato quando l’attività posta in essere dall’agente non abbia assunto rilevanza esterna e non sia caratterizzata dalla tipicità degli atti compiuti, riferibile all’attività professionale per la quale è richiesta una speciale abilitazione».

«La sanzione della sospensione, come sopra richiamata, comporta, quindi, che l’iscritto non possa esercitare le attività tipiche ed esclusive degli iscritti all’albo per tutto il periodo in oggetto poiché, se così non fosse e se ogni soggetto sospeso potesse esercitare la propria attività, verrebbe meno la funzione tipica della sanzione della sospensione»

«Ne deriva che l’attività da questi svolta nella redazione dell’elaborato di stima sia da considerarsi affetta da nullità atteso che la stessa veniva da Lui redatta, per sua stessa ammissione, quale “Per. Agr. Dott. X. Y., iscritto al n. ***** dell’Albo dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Siena Arezzo e Firenze” e lo stesso dovrà essere altresì tenuto alla restituzione di quanto percepito a titolo di compenso e liquidato con decreto del 18/02/2018».

La motivazione della sentenza ci dice molto su alcuni principi chiave di cui fare sapiente applicazione.

Un’altra importante decisione in materia di qualche anno antecedente è l’ordinanza del Tribunale di Cassino 4430/2012. Quest’ultima, sebbene stringata, riporta un orientamento simile.

Tribunale di Cassino. «Il Giudice a scioglimento della riserva, letti gli atti del fascicolo ed esaminate le note difensive • ritenuto che l’art. 4 L. 17 febbraio 1992. n. 166 prescrive che l’attività professionale suddetta “non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo”; • che per svolgere attività di consulente del giudice in detta materia è indispensabile essere iscritti nel ruolo dei periti assicurativi il cui l’accesso è disciplinato da una serie di requisiti ed esami, con la specifica inibizione dell’esercizio di tale attività professionale a chi non sia iscritto al relativo albo (cfr. Cass. pen.sez. VI, 15 giugno 2000, n. 2811)

(…)  Pertanto, da un lato vi sono le professioni regolamentare del sistema ordinistico, per il cui esercizio lo Stato richiede una speciale abilitazione, unico titolo per l’iscrizione negli Albi del CTU custoditi presso le cancellerie dei Tribunali, mentre, dall’altro, vi è l’iscritto ad un “ruolo”, al quale, con l’iscrizione, gli viene riconosciuta una determinata abilità ovvero la capacità di accertare e stimare un danno…” • che pertanto, ponendo il fianco a profili di illegittimità la CTU effettuata in primo grado da soggetto non iscritto nell’albo dei periti assicurativi, appare necessario conferire nuovo incarico a consulente iscritto nell’albo di perito assicurativo (…)».

Conclusioni

Sintetizzando al massimo in questa sede, per dare un senso alla soluzione che si annota, direi che, nel  caso in esame, ci troviamo di fronte a due principi giuridici da conciliare.

Da una parte, è certo che il giudice istruttore può scegliere il ctu a sua discrezione anche fuori dagli iscritti all’albo e fuori dalla categoria deputata ad un settore, purché motivi la sua scelta in deroga ai criteri processuali di nomina, previo parere del Presidente del tribunale (art. 22, 2 co. , d.a.cpc); la violazione di questi ultimi però non produce nullità della ctu, se quest’ultima raggiunge il suo scopo.

Dall’altra però, abbiamo un principio altrettanto consolidato in base al quale l’esercizio di una attività riservata per legge ad una categoria professionale da parte di professionisti diversi costituisce reato ex art. 348 cp e come tale va trattato: nullità dell’incarico e sanzioni penali e disciplinari.

Ciò premesso, la domanda da porsi si restringe, a mio avviso, a quella che segue: si può fare applicazione della scelta in deroga, sebbene motivata, individuando un ctu tra soggetti non abilitati né iscritti in albi o ruoli se la materia oggetto dell’incarico è riservata per legge? Perché sicuramente la risposta sarebbe diversa a seconda che si tratti di attività riservata o non riservata.

Nel conciliare i due su riportati principi, la risposta alla domanda deve essere, nel nostro caso, a mio parere, negativa. Se la materia non fosse riservata, il giudice potrebbe conferire incarico per la stima a chi vuole, ingegnere, geometra, agronomo ecc (previa adeguata motivazione, si ripete); ma poiché la materia è riservata, conferire incarico ad un soggetto diverso da un p.a. significherebbe giustificare l’esercizio abusivo ex art. 348 cp e la realizzazione di un atto e una attività nulli sul piano processuale.

Si potrebbe disquisire sulla possibilità di incarichi una tantum conferiti in deroga, ma sappiamo benissimo che, in detta materia, incarichi una tantum si giustificherebbero solo in funzione di una particolarissima ed eccezionalissima difficoltà oggettiva nella stima e nella scarsità di professionisti qualificati sul mercato. Cosa che non è, visto il settore superinflazionato e la natura alquanto routinaria (e ormai meccanicizzata) di una mera stima e quantificazione di un danno da circolazione stradale.

Sulla scorta di tutto ciò, considerata ormai la quasi totale esistenza presso tutti i tribunali civili di una sezione specificamente dedicata ai p.a. presso gli albi ctu, è auspicabile che i giudici si attengano ai principi di cui sopra, evitando ipotesi di nullità di ctu per difetto di iscrizione al rpa dei consulenti nominati, scongiurando altresì fenomeni di abusivismo all’interno delle corti.

© avv. Annunziata Candida Fusco

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