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Periti Assicurativi – Equo Compenso

Proposta di legge sull’equo compenso: quale vantaggio per i periti assicurativi? Brevi aggiornamenti sui lavori parlamentari in corso (A.S. 2419).

Nel dicembre 2021 pubblicavamo alcune riflessioni sulla riforma relativa all’equo compenso intrapresa alla Camera con proposta AC 3179 del 25 giugno 2021, nella  quale confluivano altre proposte sullo stesso tema (AC 3179-A/R) e pervenuta all’approvazione finale il 13 ottobre 2021. Detta proposta è stata trasmessa in Senato il giorno successivo, dove prendeva nuovo numero (A.S. 2419) con lievi modifiche apportate qua e là. Ha avuto così inizio l’ iter che porterà all’approvazione anche nell’altro ramo del Parlamento.

Per il nostro approfondimento di dicembre si rinvia al link https://avvocatofusco.com/diritto-assicurativo-responsabilita-civile/proposta-di-legge-sullequo-compenso-quale-vantaggio-per-i-periti-assicurativi/

Che cosa è accaduto da dicembre ad oggi?

Si evidenziava allora come la modifica dell’art. 1, relativo alla definizione di equo compenso, aveva espunto il rinvio alla legge 81/2017 (cd. Jobs Act), che introduceva norme a tutela del lavoro autonomo in generale (comprendendo tutti i professionisti anche non iscritti in ordini e collegi), per lasciare solo il riferimento alle professioni non ordinistiche di cui alla legge 4/2013.

Ciò implicava un tagliar fuori dalla riforma tutto lo spettro del lavoro autonomo e delle professioni non iscritte in ordini o collegi e non aggregate in associazioni suscettibili di iscrizione nell’elenco tenuto dal Mise ai sensi della citata legge 4/2013.

Di fronte alla riformulazione in senso restrittivo della norma, alcune autorevoli sigle a tutela delle professioni in senso lato, hanno fatto in più sedi sentire la loro voce.

Tra queste, Confcommercio professioni e Confprofessionisti, che hanno rivendicato a spada tratta il reinserimento del riferimento alla legge a tutela del lavoro autonomo (la 81/2017 appunto) all’interno del testo sull’equo compenso.

Dalla cronologia dei lavori parlamentari presso il Senato, risulta che si sono tenute due audizioni in Commissione permanente Giustizia in sede redigente, in data 24 e 30 novembre 2021. Risultano altresì acquisiti documenti contenenti osservazioni da parte delle seguenti sigle: Aiga, Ania, Assoprofessioni, Cnf, Confcommercio professsioni, Inarcassa, Reteprofessioni tecniche, Cna, Fnomceo, Ocf.

Nessuna di queste però mi pare sia in qualche modo specificamente portatrice di interessi della categoria peritale, disciplinata, come noto, da una normativa ad hoc e riconducibile a forme associative proprie.

Risultano inoltre diverse sedute di discussione sui testi nonché pareri espressi in sede consultiva dalle varie commissioni coinvolte.

In data 22 marzo sono stati acquisiti gli emendamenti depositati entro il termine del 10 marzo 2022; in data 22 marzo 2022 è stato emesso parere non ostativo sugli emendamenti da parte della 1a Commissione permanente (Affare costituzionali); infine, in data 23 marzo 2022 risulta emesso parere non ostativo sugli emendamenti da parte della 14a Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea).

Orbene, non volendo qui approfondire il contenuto di tutti i testi presentati dalle sigle innanzi richiamate, e non potendosi dar conto minuziosamente di tutti gli emendamenti elaborati, si vuole però dare atto delle significative possibili modifiche introdotte dai citati emendamenti. Per quanto sia difficile la lettura coordinata di tutti i testi pubblicati, convogliati nel testo preesistente, si può dire che sicuramente è stata portata all’attenzione della Commissione redigente la necessità di fare un passo indietro e tornare ad allargare le maglie delle professioni coinvolte a cui far arrivare i benefici della riforma.

Nei limiti di ciò che qui ci interessa, è apprezzabile il reinserimento del riferimento alla l. 81/2017 che permea un po’ tutto l’art. 1.

Il testo degli emendamenti

In particolare, gli emendamenti 1.3 e 1.4 scrivono testualmente

1.3

Al comma 1, lett c), apportare le seguenti modificazioni:

  1. a)dopo le parole della legge 14 gennaio 2013, n. 4, aggiungere le seguenti e di cui all’art. 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81,”;
  2. b)sostituire le parole: iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013. con le seguenti“aventi i requisiti previsti dall’art. 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.”

1.4

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

  1. a)dopo le parole della legge 14 gennaio 2013, n. 4, aggiungere le seguenti e di cui all’art. 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81,”;
  2. b)sostituire le parole « iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013» con le seguenti: “aventi i requisiti previsti dall’art. 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.”

Indubbiamente interessanti anche gli emendamenti che cercano di risolvere al contempo l’altro problema connesso al primo, ossia la necessità che siano adottati dei parametri anche per le professioni non iscritte in ordini o collegi né rientranti nel perimetro della l. 4/2013, in quanto altrimenti la riforma rischia di continuare a rimanere lettera morta.

Infatti, gli emendamenti 1.12 e 1.13 fanno rifermento ad una modalità di adozione dei parametri prima non prevista e che potrebbe portare una svolta decisiva per tutte le professioni autonome.

1.12

Al comma 1, lett. c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale di riferimento».

Conseguentemente:

All’articolo 5, sostituire il comma 3 con il seguente: «I parametri di riferimento delle prestazioni professionali, articolati per categorie omogenee di attività professionali, sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali nonché delle associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n.4 e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale di riferimento.».

1.13

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bisper i professionisti non iscritti ad Albo, Ordine o Collegio professionale, per cui l’accesso e l’esercizio dell’attività è regolato dalla legge, dal decreto del Ministro competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 1, aggiungere dopo le parole “lettera c),” le seguenti: “o con il decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis)“.

Concludendo

Sicuramente bisognerà esaminare attentamente il testo finale nel suo complesso per verificare l’effettiva portata delle novità prospettate. Rinviando ad un successivo approfondimento, possiamo però accogliere positivamente questo intervento di ampio respiro, finalizzato alla maggiore inclusività possibile rispetto a tutto lo spettro del lavoro autonomo e delle libere professioni.

© Annunziata Candida Fusco

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