Con sent. del Tribunale di Enna 8 luglio 2011, Tizio, rimasto vittima di un sinistro stradale in cui veniva investito da Caio, otteneva la condanna della compagnia assicurativa G. spa al pagamento del danno da lesioni personali da lui subito.
Il danneggiato impugnava la sentenza in appello per vari motivi, ma l’appello veniva solo parzialmente accolto; ricorreva perciò in Cassazione la quale cassava e rinviava in appello. Ma anche la seconda pronuncia della Corte d’Appello di Caltanissetta veniva nuovamente impugnata in Cassazione perché ritenuta viziata. Tra i vari motivi di ricorso, quello che qui ci interessa è il secondo: il ricorrente riteneva errata la pronuncia d’appello nella parte in cui escludeva la mora dell’assicuratore (debitore) nel pagamento del risarcimento in favore del danneggiato e la sua conseguente responsabilità ultramassimale limitatamente agli interessi di mora. L’assicuratore, infatti, aveva pagato con ben 18 anni di ritardo, giustificati a suo dire, dalle lungaggini processuali.
La Cassazione riteneva fondato il motivo di impugnazione, motivando come segue.
Prima di tutto, la Corte spiega che l’assicuratore per la rca ha una obbligazione risarcitoria diretta nei confronti del danneggiato; obbligazione che discende dalla legge (art. 144 Cap); rispetto da tale adempimento, la legge dà un termine, che è di 60 o 90 giorni secondo quanto previsto dall’art. 148 Cap.
«Superato questo termine legale di adempimento anche l’assicuratore della r.c.a. – come qualsiasi altro debitore inadempiente – va incontro agli effetti della mora, a meno che non dimostri che il ritardo sia dovuto a causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c. (ex multis, Sez. VI – III, Ordinanza n. 8676 del 2022; 17 marzo 2022; Sez. III, Sentenza n. 28811 dell’8 novembre 2019; Sez. III, Sentenza n. 1083 del 18 gennaio 2011)».
Se la legge ha concesso 90 giorni, vuol dire che quello è il tempo che presumibilmente occorre all’impresa per compiere gli accertamenti del caso.
«Se quel termine viene superato, diventa onere dell’assicuratore vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 1218 c.c., dal momento che alle obbligazioni nascenti dalla legge s’applica la disciplina dettata per le obbligazioni in generale (ex multis, Sez. lav., Sentenza n. 3020 del 27 marzo 1987). La presunzione di cui all’art. 1218 c.c. può essere vinta dal debitore dimostrando la causa non imputabile, e cioè – secondo la costante interpretazione di tale norma adottata da questa Corte – l’assenza di colpa (ex multis, Sez. II, Sentenza n. 12477 del 26 agosto 2002, Rv. 557067 – 01; Sez. III, Sentenza n. 11717 del 5 agosto 2002, Rv. 556670 – 01; Sez. I, Sentenza n. 7604 del 19 agosto 1996, Rv. 499224 – 01, e via risalendo sino a Sez. III, Sentenza n. 860 del 4 maggio 1962, Rv. 251375 – 01)».
L’assenza di colpa, spiega ancora la Corte, va valutata alla stregua dell’art. 1176 cc che richiede, per l’adempimento di obbligazioni nascenti da attività professionali, una diligenza qualificata ossia valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata (comma 2). L’assicuratore è un debitore qualificato, a cui è richiesta una diligenza specifica. Si ritiene pertanto negligente l’assicuratore per la rca che:
«a) ignori o trascuri di rispettare le norme di legge in base alle quali accertare la responsabilità del proprio assicurato;
b) ignori o trascuri di rispettare le norme giuridiche in base alle quali individuare i danneggiati;
c) ignori o trascuri di rispettare le norme giuridiche in base alle quali accertare e stimare il danno causato dal proprio assicurato (Sez. VI – III, ordinanza n. 4668 del 14 febbraio 2022, Rv. 664075 – 01, con ampia motivazione)».
Tanto detto e precisato, la Cassazione ritiene che effettivamente la Corte d’Appello di Caltanissetta ha errato doppiamente, violando gli art. 1176 cc, 1218 cc, e 148 Cap.
«La decisione impugnata infatti ha escluso che potesse ritenersi mora culpata un ritardo nell’adempimento di 18 anni, sul presupposto che “trattandosi di vicenda sfociata in un complesso contenzioso civile, è alla definizione del detto giudizio (ovvero quando l’obbligo diventa certo) che occorre aver riguardo per l’accertamento di eventuali inadempimenti” dell’assicuratore».
In primis, l’obbligazione dell’assicuratore è obbligazione legale che sorge quando se ne verificano i presupposti; il presupposto in questo caso è costituito dalla responsabilità dell’assicurato per cui è in questo momento che scatta l’obbligazione risarcitoria non nel momento in cui essa è accertata in giudizio. Non si possono addossare le lungaggini processuali alla parte vittoriosa, negando il pagamento degli interessi di mora.
In secondo luogo, la Corte ricorda che è orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “l’assicuratore della r.c.a. risponde anche dei fatti dolosi commessi dal conducente”. Detto orientamento non poteva essere ignorato dalla Corte d’Appello la quale avrebbe dovuto verificare l’ignoranza incolpevole di tale principio da parte dell’assicuratore.
La Corte conclude per la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra composizione della Corte d’Appello, indicando i seguenti principi di diritto:
«(a) l’assicuratore della r.c.a. è in mora ex re una volta spirato il termine per formulare la proposta di risarcimento, di cui all’art. 148 cod. ass.
(b) La mora dell’assicuratore non è esclusa dalla pendenza d’un giudizio a carico dell’assicurato, in quanto nella sua veste di imprenditore professionale l’assicuratore ha l’obbligo di attivarsi, con la diligenza rafforzata di cui all’art. 1176, comma secondo, c.c., per accertare autonomamente la fondatezza della pretesa del danneggiato.
(c) Tiene una condotta colposa l’assicuratore della r.c.a. che ritardi il pagamento del risarcimento al terzo danneggiato, motivando il rifiuto con argomenti contrastanti con princìpi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità».
Si rinvia alla lettura integrale della pronuncia che si allega in calce
Cass. 29936_2024 LaTribunaplus
© Annunziata Candida Fusco