Corte di cassazione civile, sez. III, ord., 7 gennaio 2025 n. 186
A seguito dell’impatto con un cinghiale, Tizio citava in giudizio la Regione Marche per sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura, ma il Tribunale di Macerata rigettava la domanda ritenendo fondata l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’ente convenuto. Quest’ultimo sosteneva che fosse stato omesso il tentativo di negoziazione assistita prescritto dall’art. 3, DL 132/2014, trattandosi di domanda di risarcimento danni da circolazione stradale.
Tizio proponeva appello ma anche il giudice di secondo grado confermava l’improcedibilità della domanda sebbene correggendo la motivazione: la negoziazione assistita era sì indispensabile ma la materia non rientrava nell’ambito della circolazione stradale (art. 3, comma 1, primo periodo, cit.) bensì tra le ipotesi di domande di pagamento di somme non eccedenti i 50.000 euro (art. 3, comma 1, secondo periodo).
Tizio proponeva ricorso in Cassazione specificando nei suoi motivi di impugnazione che in realtà l’ente convenuto non aveva correttamente eccepito l’improcedibilità nel giudizio di primo grado in quanto solo in appello aveva sollevato l’eccezione di improcedibilità in relazione alla domanda avente ad oggetto somma di denaro, avendo in primo grado qualificato la domanda come domanda di risarcimento da circolazione stradale.
La Cassazione ritiene fondata l’eccezione.
Ha errato l’ente Regione Marche nel qualificare la domanda, avendola inquadrata come domanda di risarcimento danni da circolazione stradale e non come domanda avente ad oggetto somme di danaro non superiore a 50.000 euro; di conseguenza, ha sollevato l’eccezione di improcedibilità per violazione dell’art. 3, primo comma, primo periodo, cit. nel giudizio di primo grado. Solo in appello emergeva, di fatto, che la domanda era da qualificarsi come restituzione di somme di valore non superiore a 50.000 euro ma ormai era tardi per l’eccezione di improcedibilità o per la sua rilevabilità d’ufficio.
La Suprema Corte, fatta la doverosa distinzione tra le due ipotesi di cui all’art. 3, DL 132 cit., così motiva la sua decisione:
“Con la previsione di un procedimento stragiudiziale finalizzato alla composizione amichevole della lite, la trascritta norma stabilisce una condizione di accesso alla tutela giurisdizionale per due, ben distinte e tra loro indipendenti, tipologie di controversie: l’una, correlata alla materia del contendere e senza limite di valore; l’altra, individuata in rapporto alla tipologia di domanda formulata ed al valore della stessa; l’esperimento della negoziazione assistita è dalla legge concepito come un fatto impeditivo all’esercizio del diritto di agire in giudizio, o più precisamente allo svolgimento del processo intentato in difetto di esso: configura, in altre parole, un’eccezione di carattere processuale, rilevabile anche di ufficio dal giudice (siccome rispondente all’interesse generale alla deflazione del contenzioso), ma assoggettata ad una rigorosa barriera preclusiva di ordine temporale, rappresentata (per la parte convenuta e per il giudice) dalla prima udienza, ovviamente del giudizio di prima istanza; sulla ratio di tale ultima disposizione, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la previsione del limite della prima udienza per l’eccezione o il rilievo della improcedibilità della domanda è del tutto in linea con l’esigenza che la previsione di sistemi di risoluzione alternativa delle liti come condizione di procedibilità per finalità deflattive sia comunque conciliata con i principi costituzionali posti a presidio del diritto di difesa e della ragionevolezza stessa della previsione e, dunque, pure con l’interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali, che può passare attraverso la composizione preventiva della lite, a condizione di non precludere o rendere eccessivamente oneroso o difficoltoso l’accesso alla tutela giurisdizionale, così da risolvere in limine litis le questioni di improcedibilità (così Cass. 11 dicembre 2023, n. 34462); proprio l’esigenza di un contemperato bilanciamento dei differenti interessi in gioco giustifica un’interpretazione restrittiva della norma prevedente una condizione di accesso alla tutela giurisdizionale”.
In conclusione, la Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza di secondo grado e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Ancona.
© Annunziata Candida Fusco



