Cass. ord., 24 maggio 2025 n. 13854
Appartiene al mese di maggio la terza pronuncia della Corte di Cassazione sul diritto di accesso agli atti ex art. 146 Cap, dedicata, nella sua prima parte, ai termini a carico dell’impresa per riscontrare l’istante ed esibire i documenti richiesti ma con una evidente virata sul contenuto del diritto di accesso che ricalca le due pronunce emesse nello stesso mese (la 12605 e la 13608).
Il caso riguarda un danneggiato che aveva chiesto all’impresa assicurativa accesso agli atti di un sinistro subito; la richiesta riguardava una serie di documenti espressamente richiamati nella pronuncia: la constatazione del danno, la perizia dei danni su entrambi i veicoli coinvolti, la documentazione fotografica dei danni dei due veicoli, la denuncia del responsabile, le dichiarazioni testimoniali, il rapporto redatto dalle autorità.
Il Giudice di pace di Taranto aveva dichiarato inammissibile la domanda; il Tribunale in sede d’appello rivettava il gravame. Il danneggiato presentava ricorso in Cassazione, che pure rigettava.
Per comprendere la motivazione della Corte, bisogna ricostruire l’intera vicenda processuale, essendo il danneggiato (ricorrente) o, meglio, il suo difensore, incorso in una serie di errori in punto di diritto.
Secondo il ricorrente, i giudici di merito avevano errato nel ritenere la domanda inammissibile per aver omesso di applicare correttamente gli artt. 5, comma 1 e 6, comma 1, del DM 29 ottobre 2008 n. 191 (regolamento attuazione art. 146 Cap), in forza dei quali il termine che l’impresa ha per riscontrare l’istante è di 15 giorni decorrenti dall’istanza (secondo giurisprudenza di merito maggioritaria) e non 60 giorni come previsto dall’art. 146, comma 3, del Cap, il quale scatterebbe solo se la compagnia abbia dato almeno un cenno di riscontro. Nel caso di specie, la compagnia non aveva dato alcun cenno di risposta, motivo per il quale doveva applicarsi il termine di 15 giorni e la domanda esperita innanzi al Giudice di pace doveva considerarsi ammissibile e fondata.
Non è di questo avviso la Cassazione che invece reputa non correttamente inquadrata la vicenda, non ammissibile né fondata la domanda.
Prima di tutto la Corte rileva che il danneggiato non ha indicato in quale data ha inviato la sua richiesta di accesso agli atti. Cosa evidentemente assai grave in quanto presupposto di ogni successiva valutazione sui termini da applicare.
In secondo luogo, la sentenza di merito aveva precisato che «l’assicuratore aveva riscontrato, e positivamente, la richiesta di accesso “come dimostrato dall’invio dei documenti nella disponibilità della compagnia, allegati alla nota del 21 luglio 2020; pertanto, la domanda giudiziale notificata in data 29 luglio 2020 è risultata non ammissibile in presenza del riscontro positivo alla richiesta di ostensione documentale”». Infine, poiché la compagnia aveva risposto, inviando i documenti in suo possesso, la domanda giudiziale di condanna della predetta alla consegna di documenti già noti non poteva ritenersi funzionale alla difesa in giudizio.
La Corte ritiene corretti i rilievi del giudice di merito laddove esso aveva ritenuto inammissibile al domanda di accesso in particolare rispetto al rapporto della polizia locale, intervenuta al momento del fatto: la compagnia aveva dimostrato di aver fornito tutti i documenti in suo possesso con risposta del 21 luglio 2020 (la richiesta di risarcimento, la perizia relativa ai danni materiali, la documentazione fotografica, le motivazioni di contestazione) e tra questi non vi era il rapporto richiesto; inoltre, giustamente si riteneva che il rapporto doveva già essere nella disponibilità del danneggiato in quanto redatto nell’immediatezza del sinistro, come dichiarato dalle stesse parti coinvolte, e quindi sottratto al diritto di accesso.
Proprio la questione del rapporto della polizia locale, che non era nella disponibilità della compagnia, riporta la Corte ad affrontare nuovamente la tematica già ampiamente trattata nelle due precedenti ordinanze del mese di maggio, la 12605 e la 13608, entrambe relativa all’ambito di applicazione dell’art. 146 del Cap, con distinzione tra azione diretta e risarcimento diretto (cd. indennizzo diretto).
Su punto la pronuncia non fa altro che confermare quanto già ampiamente sancito e ribadito:
“ Solo nello speciale regime di indennizzo diretto, cui si riferisce il citato art. 9, la compagnia assicurativa dello stesso danneggiato, che pure gestisce il sinistro quale mandataria dell’assicurazione del responsabile civile, a fronte del pagamento del premio, è tenuta ad ampi obblighi di assistenza del danneggiato al fine di garantire la piena realizzazione del suo diritto al risarcimento del danno.
Nel regime generale ex art. 144 cod. ass., invece, il diritto di accesso del danneggiato, disciplinato dall’art. 146 cod. ass. e dall’art. 2 D.M. 191/2008, non può che avere ad oggetto tutti e soltanto quegli atti che siano già presenti nel fascicolo del sinistro, e dunque gli atti istruttori che la compagnia abbia già esperito ed abbia ritenuto sufficiente esperire al fine di accogliere ovvero di denegare, in sede stragiudiziale, l’indennizzo al danneggiato.
Non sussistono, infatti, in questo caso, ed a differenza che per la procedura di indennizzo o risarcimento diretto, quelle pregnanti ragioni, più sopra esposte, in forza delle quali la compagnia assicurativa debba pervenire ad offrire una vera e propria consulenza, sia informativa sia tecnica, al danneggiato, e non si può estendere la portata del diritto di accesso a favore del danneggiato al punto di configurare un obbligo, in capo alla compagnia assicurativa, di svolgere ulteriori atti di istruzione del sinistro, così sopportandone i relativi costi, che essa ritenga superflui ed inutili rispetto ad elementi già acquisiti per offrire o denegare l’indennizzo assicurativo”.
Per la lettura delle due precedenti ordinanze si rinvia a
In calce, il testo dell’ord. in esame.
© Annunziata Candida Fusco



