Continuando a parlare di autovelox per verificare lo stato dell’arte, mentre si attende cosa accadrà a partire dal 30 novembre ai tanti autovelox disseminati sul territorio italiano, proviamo a dare ancora uno sguardo trasversale all’argomento.
Ottobre 2025 – Il caso del Comune di Ventimiglia
Nel mese di ottobre esplode il caso clamoroso dell’autovelox in località Porra, nel Comune di Ventimiglia: circa venti ricorsi innanzi al Giudice di Pace di Sanremo contro verbali elevati con apparecchiature non omologate erano stati accolti per la classica motivazione della mancanza di omologazione. Le sentenze sono state poi impugnate davanti al Tribunale di Imperia che confermava l’orientamento. Il Comune, non convito, presentava ricorso in Cassazione, la quale, avvalendosi della procedura semplificata ex art. 380 bis cpc, invitava l’ente a desistere, rinunciando ai ricorsi perché infondati. Un invito alla rinuncia e quindi alla estinzione dei procedimenti al fine di evitare di gravare ancor più sulle casse del Comune. Ma anche una esortazione a prendere atto che l’orientamento giuridico sull’argomento è ormai consolidato. Indietro non si torna: l’approvazione degli autovelox da sola non basta; serve l’omologazione.

Ottobre 2025 – Il Prefetto di Teramo spegne l’autovelox sulla Strada Provinciale 3
Dopo verifiche effettuata dalla Polizia stradale, che ha rilevato che l’autovelox non rispettava le distanze previste dalla normativa vigente (1 km tra il cartello e l’apparecchio – DM 11 aprile 2024), il Prefetto ha dato l’ordine di spegnimento.
In questo caso, il sindaco della città di Campli ( la località dove era installato l’autovelox) manifestava soddisfazione, viste le continue vessazioni a cui erano sottoposti i pendolari a causa dei tanti ricorsi notificati, palesemente illegittimi.
Risolto il problema delle distanze, anche lì rimane il problema della mancanza di omologazione (fonte: corriereadriatico.it).

Ottobre 2025 – La Prefettura di terni respinge i ricorsi
Secondo la Prefettura di Terni, gli autovelox sono legittimi anche senza omologazione purchè siano autorizzati con provvedimento prefettizio nel rispetto delle condizioni previste dal Dm 11 aprile 2024. Una decisione che disorienta, ma che si allinea alla circolari ministeriali secondo cui è sufficiente l’approvazione, essendo l’omologazione superflua.
Nello stesso periodo, il Tribunale di Bologna con sentenza 1816/2025, confermava la legittimità dei verbali di contestazione in quanto riteneva sufficiente che gli autovelox fossero solo approvati e non omologati purchè tarati e verificati. Ancora una volta sulla base della circolare del Ministero dell’Interno che si avvaleva del parere della Avvocatura di Stato. Si veda la più volte citata Circ. n. 0000995 Min. Interno 23.01.2025 – Ord. Cass. n.10505/2024 chiarimenti (fonte: Citynext).

31 ottobre 2025 – Rischio Indebitamento nel Comune di Fiesole
Scatta l’allarme al Comune di Fiesole per un cospicuo debito fuori bilancio a causa delle centinaia di ricorsi contro multe illegittime per autovelox non omologati. A forza di insistere e resistere al cambiamento, le casse comunali si ritrovano indebitate. Cause pendenti per oltre 200 ricorsi e spese legali già sborsate per un importo di oltre 17 mila euro. Meglio spegnere gli autovelox e utilizzare i dissuasori. Si chiedeva un intervento chiarificatore del Ministro dato l’impatto di non poco conto sul bilancio dell’ente (fonte: lanazione.it).

12 novembre 2025 – Condanna per lite temeraria contro i Comuni
Il Tribunale di Imperia, in un giudizio d’appello instaurato da un Comune contro una sentenza di un giudice di pace, esorta alla conciliazione: l’orientamento della Cassazione ormai non dà motivo di insistere nel disapplicare il principio della non equipollenza di approvazione e omologazione, invocando le circolari ministeriali. Il rischio è la condanna ex art. 96 cpc per lite temeraria. Un ulteriore fardello sulle spalle del Comune oltre al rischio di responsabilità anche contabile per eccessivo indebitamento (fonte: Il Sole 24 Ore).

5 novembre 2025 – Anche a Fano il Comune perde in appello
Ormai non solo giudici di pace, ma anche i tribunali in appello confermano il diktat della Cassazione. Appare, pertanto, davvero inspiegabile l’insistenza dei Comuni a tenere attivi autovelox illegittimi. La giustificazione che adduce l’amministrazione è che, in un tempo ancora di incertezze, la sicurezza dei cittadini prevale. Di particolare rilievo la condotta processuale dell’ente che contesta in punto di diritto e si costituisce, ma non si presenta in udienza. Comportamento non insolito tra le amministrazioni in tali circostanze (fonte: il Resto del Carlino).

Cass. sez. IV pen, sentenza n. 36051 del 5 novembre 2025
Ancora una pronuncia della sezione penale che conferma l’orientamento della sezione civile sulla non equipollenza tra approvazione e omologazione. Il rischio della vendita e installazione di apparecchiature non omologate è la condanna per i reati di frode in pubbliche forniture (art. 356 cp) e falso ideologico per induzione in errore (artt. 48 e 479 cp). In questa pronuncia però la Corte invita a far attenzione: i sequestri preventivi delle apparecchiature devono essere ben motivati; ormai gli agenti di polizia locale non possono più negare i principi giurisprudenziali e quindi le preclusioni all’acquisto e all’impiego.

Continueremo a monitorare le vicende e gli orientamenti, in attesa di evoluzioni.
© Annunziata Candida Fusco



