INTERVISTA AL COMANDANTE DOTT. CAV. ROBERTO BENIGNI – ANVU
Sentenza Corte Costituzionale 10/2026 – Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE; Presidente: AMOROSO – Redattore: VIGANÒ; Camera di Consiglio del 01/12/2025; Decisione del 01/12/2025 Deposito del 29/01/2026; Pubblicazione in G. U. 04/02/2026 n.5; Norme impugnate: Art. 187, c. 1° e 1° bis, del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, come modificati dall’art. 1, c. 1°, lett. b), nn. 1) e 2), della legge 25/11/2024, n. 177.
La Consulta respinge i dubbi di legittimità relativi alla nuova formulazione dell’art. 187 CDS: la previsione della punibilità della guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, anziché sotto l’effetto di sostanze, non è incostituzionale purché interpretata secondo le indicazioni da essa fornite.
“Le questioni prospettate non sono fondate, a condizione che le disposizioni censurate si interpretino nel senso che, ai fini della responsabilità penale dell’agente, è necessario dimostrare che la condotta ascrittagli ha creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale”.
La sentenza della Corte Cost. 10/2026 mette un primo argine alle polemiche sollevate fin dal concepimento della nuova formulazione dell’art. 187 CDS, come modificato dalla l. 177/2024 (cd. riforma Salvini), che ha novellato non solo il Codice ma tutta una serie di altre norme in materia di circolazione e sicurezza stradale.
La questione sollevata in via incidentale poneva in dubbio la legittimità della nuova formulazione dell’art. 187 cit., censurandolo nella parte in cui prevede che «è punito “[c]hiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope” in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida».
Prima di proseguire sull’argomento, è bene ricordare il testo della norma (limitatamente alla parte che qui ci occorre), mettendo a confronto la vecchia e la nuova formulazione:
| Vecchio testo Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito … | Nuovo testo Art. 187 (Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti) 1. Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito .., |
Come sostenuto da uno dei giudici remittenti, tale accertamento, in conformità alla giurisprudenza della Cassazione, sarebbe «inidoneo a provare uno stato di alterazione psicofisica del soggetto al momento della guida, essendo tale positività compatibile con assunzione anche risalente nel tempo».
Sul punto si trovano d’accordo i tre Gip remittenti, quello di Macerata, di Siena e di Pordenone. Eppure, la Corte non ci sta.
Abbiamo provato a raccogliere le impressioni e il punto di vista di un operatore delle forze dell’ordine, un esperto su campo, con il quale ho avuto il piacere di illustrare, lo scorso anno, in giro per l’Italia, le novità introdotte dalla riforma del CDS, il Dott. Cav. Roberto Benigni, Comandante della Polizia locale di Numana, vicepresidente Anvu (Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia), responsabile Ufficio studi giuridici di Anvu nonché autore di numerosi scritti su riviste scientifiche e spesso ospite di trasmissioni radiofoniche e televisive.
D: Comandante cosa pensa della pronuncia della Corte?
R: Prima di tutto non posso che esprimere soddisfazione per questa pronuncia tanto attesa, visto che la modifica da nesso causale “guidare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti” a nesso temporale “dopo aver assunto..” aveva sollevato dubbi in dottrina e nelle associazioni di persone malate che devono assumere farmaci a lunga emivita. La modifica era stata voluta durante il dibattito parlamentare sulla Legge 177/2024 di modifica al Codice della Strada ed aveva da subito sollevato polemiche ed obiezioni. Infatti, con la nuova formulazione, un qualsiasi conducente che avesse assunto sostante stupefacenti o psicotrope con una emivita abbastanza lunga sarebbe risultato positivo e si sarebbe visto sottoposto al procedimento penale ed alla sospensione della patente.
D: Lei personalmente che idea si era fatta circa la modifica compiuta?
R: Personalmente, già nel corso del Tour ANVU-La Tribuna del 2024/2025 (tour di presentazione della riforma, relatori Benigni-Fusco per la casa editrice La Tribuna e Anvu, ndr) avevo evidenziato come la nuova formulazione punisse ingiustamente anche chi, alla guida di un veicolo, non fosse sotto l’effetto di sostanze e quindi non costituisse un pericolo per la circolazione seppur risultasse positivo per aver ingerito anche solo un farmaco piuttosto che uno stupefacente qualche ora prima di iniziare a guidare. Subito dopo l’approvazione della legge, vi fu l’apertura di un tavolo tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, annunciato il 27 maggio 2025 dal Ministro Salvini, ma la questione non fu risolta e la norma ha fatto il suo corso, in attesa del parare della Consulta.
D: pensa che la pronuncia della Consulta fosse davvero indispensabile per diradare i dubbi? In fondo, la questione è stata rigettata, sebbene le indicazioni della Corte siano preziose per gli operatori.
R: in realtà, lo stesso legislatore aveva tentato di dare una direzione, attraverso una Circolare congiunta del Ministero dell’interno e del Ministero della salute dell’11 aprile 2025, richiamata anche dall’Avvocatura di Stato. Tale circolare interpretava restrittivamente la locuzione «dopo aver assunto», ritenendo che essa dovesse leggersi come indicativa di uno «stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo»; precisava altresì che tale correlazione temporale si deve concretizzare in una «perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida». La circolare prosegue osservando che «[l]’accertamento del reato presuppone, quindi, l’esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito. In altri termini, occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida»
D: Cosa aggiunge la Corte a quanto già si era detto?
R: Respingendo l’eccezione di incostituzionalità, la Corte ha fissato un paletto importante: che in un momento vicino alla guida la presenza di sostanze sia provata con esame dei liquidi corporei idonei a determinare un’alterazione delle condizioni psicofisiche e quindi della sicurezza alla guida del veicolo. La Corte ha osservato come non sussista disparità di trattamento tra chi conduca il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti che non gli abbiano provocato alcuno stato di alterazione psico-fisica e ogni altro soggetto che si ponga alla guida di un veicolo, così come l’asserita irragionevole equiparazione di trattamento tra chi conduca il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti che producano uno stato di alterazione psico-fisica e chi compia la medesima condotta avendo assunto sostanze stupefacenti, ma, in assenza di tale alterazione, vengono entrambe meno nel momento stesso in cui doverosamente si proceda a una interpretazione restrittiva delle ipotesi di reato all’esame, che ne circoscriva l’ambito applicativo a quei soli casi in cui il soggetto si ponga alla guida avendo ancora nel proprio corpo quantitativi di sostanze stupefacenti in grado di produrre un effetto di alterazione psico-fisica potenzialmente incidente sulla sua capacità di guida.
D: Concretamente, da un punto di vista probatorio, quali ripercussioni ha l’interpretazione della Corte?
A mio avviso, la prova del reato richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo. In altri termini, pur non sconfessando la riforma, la Corte asserisce che, per accertare la condotta costituente il reato di cui all’art. 187 CdS sarà necessario provare la teorica possibilità della alterazione delle percezioni del conducente dopo aver assunto le sostanze costituenti pericolo per la circolazione, non bastando la loro mera assunzione.
© Annunziata Candida Fusco – Cav. Dott. Roberto Benigni

Dott. Cav. Roberto Benigni
Comandante Polizia Locale di Numana (AN)
Avvocato Annunziata Candida Fusco



