Tribunale di Torino sent. n. 1718 del 20 marzo 2026
La decisione del Tribunale di Torino si distingue per lucidità espositiva in merito ad alcune questioni connesse all’esercizio dell’azione ex art. 149 del D. Lgs 209/2005 (cd. Codice delle assicurazioni private, in sigla Cap), affrontando altresì aspetti processuali di non poco conto.
La sentenza è stata emessa in sede di appello avverso la pronuncia … 2023 del Giudice di Pace di Torino in un giudizio per risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale.
Il caso è il seguente
La XX srl agiva in qualità di cessionaria del danneggiato per il solo credito avente ad oggetto le spese di noleggio del veicolo sostitutivo per il tempo occorso alle riparazioni dell’auto di sua proprietà, rimasto compromesso nel sinistro del … in cui unico responsabile risultava controparte, assicurato per la rca con la compagnia YY spa. L’importo del credito era di euro 256,20 (iva inclusa) come da documentazione versata in atti, cui si aggiungevano le spese per assistenza legale stragiudiziale ammontanti ad euro 120,00 parimenti documentate.
Mentre il responsabile civile rimaneva contumace, la compagnia YY spa si costituiva eccependo la carenza di legittimazione attiva sia per nullità della cessione del credito che per la inammissibilità dell’azione ex art. 149 cit. sia infine per illegittima frazionabilità del credito nonché l’infondatezza nel merito della domanda avanzata in quanto l’assicurato avrebbe potuto ottenere l’auto sostituiva alla compagnia stessa.
Il Giudice di pace rigettava la domanda, rilevando la nullità della cessione del credito e quindi il difetto di legittimazione attiva dell’attrice nonché, in ogni caso, l’inammissibilità dell’esercizio dell’azione di cui all’art. 149 cod. ass da parte del cessionario. Avverso la sentenza del Gdp di Torino proponeva appello la XX srl sulla base di due motivi mentre la convenuta appellata insisteva per il rigetto.
Prima di entrare nel merito della questione, Il Tribunale compie tre importanti precisazioni preliminari di rito:
1) la causa è di natura documentale quindi non c’è stato bisogno di attività istruttoria; 2) la causa è stata pronunciata secondo equità ex art. 113, comma 2, cpc quindi l’appello è possibile solo per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materiale (art. 339, comma 2, cpc); il controllo di ammissibilità dell’appello rientra tra i poteri officiosi del giudice, “esercitabili in ogni stato e grado del processo” (Cass. n. 24466/2025).
Primo motivo di appello: si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui reputa nulla la cessione del credito da parte del danneggiato; sul punto, l’appellante denuncia il vizio di motivazione apparente, avendo sostenuto che la cessione fosse generica e indeterminata nel suo oggetto. Come spiega il Tribunale, il vizio di motivazione apparente implica la violazione dell’art. 111 C (obbligo di motivazione) e dell’art. 132 cpc. Sul punto si richiama il seguente principio di diritto consolidatosi in giurisprudenza:
“il vizio di motivazione, previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito”
Il motivo è fondato e il tribunale di Torino spiega argomentando come di seguito:
“alcuna nullità può predicarsi in relazione all’atto di cessione del credito in forza della quale la srl … ha agito in giudizio (doc. 4 fascicolo primo grado appellante). Invero, esso contiene l’esatta indicazione della cedente … , del cessionario … e del credito oggetto di cessione, ossia quello derivante dal costo del noleggio resosi necessario a seguito del sinistro occorso il … tra il veicolo tg. … di proprietà del … e il veicolo tg. … di proprietà di … . Costo del noleggio specificatamente indicato in € 70 + iva/giorno per 5 giorni (dal 14.10.20.. al 19.10.20..) Elementi che consentono di ritenere che l’oggetto del contratto di cessione fosse del tutto determinato e per nulla “generico” come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure che, non a caso, come dedotto dall’appellante, in alcun modo ha motivato tale giudizio di “genericità” in rapporto al contenuto specifico della cessione in oggetto.
Tanto detto, la sentenza va riformata, dovendosi confermare la piena legittimazione attiva dell’appellante.
Secondo motivo: “l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto che l’azione ex art. 149 cod. ass. spetti solo al danneggiato”.
Anche questo motivo è fondato e quindi ammissibile.
Il Gdp ha escluso l’azionabilità ex art. 149 Cap ad opera del cessionario senza che in realtà ciò sia impedito né dall’art. 149 stesso né dagli artt. 1260 e ss cc, in materia di cessione dei crediti. A supporto della sua affermazione, il tribunale riporta la recente pronuncia della Cassazione 29113/2025, che espressamente sancisce:
“la cessione del credito è il negozio giuridico con cui un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro (cessionario) il credito vantato nei confronti di un terzo (debitore ceduto): esso determina, in via immediata, una successione a titolo particolare nel diritto, cioè una modificazione dal lato attivo della obbligazione. Salvo quest’ultimo aspetto (in forza del quale il debitore ceduto è tenuto ad effettuare la prestazione dovuta in favore del cessionario), la obbligazione resta inalterata negli altri suoi elementi caratterizzanti: e ciò spiega perché, per espressa prescrizione dell’art. 1263 cod. civ., il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, tra cui vanno senz’altro ricompresi tutti i poteri esercitabili a tutela del diritto ceduto. Tali regole generali non trovano alcuna contraddizione, smentita o eccezione nella legge speciale che disciplina la materia del risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale (segnatamente, all’attualità, il più volte citato d.lgs. n. 209 del 2005). … Tanto premesso, la trasmigrazione al cessionario delle azioni dirette ad ottenere la realizzazione del credito ceduto – effetto, per dir così, naturale del negozio di cessione – importa, nel caso del credito risarcitorio da circolazione stradale, la esperibilità non soltanto della azione ex art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005 verso l’assicuratore del soggetto responsabile ma anche dell’azione accordata, per un più rapido ed agevole soddisfacimento del credito, dall’art. 149 d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell’assicuratore dello stesso danneggiato”.
Alla luce anche di tale aspetto, si conferma la legittimazione attiva della XX srl e si procede con il riesame del merito in vista della integrale riforma della sentenza appellata.
Prima di tutto, sono infondate le eccezioni sollevata dall’appellata.
La prima è quella relativa alla infrazionabilità del credito nascente dal sinistro stradale subito. Secondo la compagnia, il danneggiato-assicurato ha effettuato con scopi speculativi una doppia cessione del credito risarcitorio, avendo ceduto alla carrozzeria ZZ il credito avente ad oggetto il risarcimento dei danni al veicolo (risarcimento corrisposto dalla compagnia nella somma di euro 3.561,84) e successivamente quello delle spese di noleggio alla carrozzeria XX srl, così generando un aggravio di spese evitabili.
Le argomentazioni addotte dalla appellata compagnia sono considerate inconferenti dal Tribunale il quale ben evidenzia che emergeva dalla documentazione in atti che la cessione successiva dei due crediti era giustificata dal fatto che il primo credito era stato ceduto all’esito del sinistro mentre il veicolo a noleggio era stato preso successivamente alla prima cessione che non lo poteva includere; a detta evidenza va aggiunto il fatto che la compagnia non prova dove sarebbe l’aggravio di spese; infine, di fatto non si è verificata nessun frazionamento del credito in sede giudiziale, considerato che il danno al veicolo è stato pagato in via stragiudiziale e l’unica azione processuale intrapresa riguarda solo la parte del credito relativa alle spese di noleggio non riconosciute in quella sede.
Pure infondata è l’eccezione ex art. 1227 cc sollevata dalla compagnia per non aver il danneggiato scelto di avvalersi dell’auto sostituiva offerta dalla stessa compagnia (giusta polizza) in quanto, spiega la sentenza, nell’ambito dell’azione ex art. 149 cap esercitata dalla cessionaria, quest’ultima “non è legittimata a sollevare eccezioni che si fondano sul contratto assicurativo intercorso col cedente (cfr. Cass. n. 21896/2017; Cass. n. 5928/2012)”. “Oltre a ciò, come correttamente dedotto dalla difesa dell’appellante, l’assicurazione non ha allegato (men che meno provato) sia che vi fosse disponibilità di un’auto a noleggio da mettere a disposizione dell’assicurato/cedente al momento del sinistro”.
Insomma, il tribunale evidenza una scarsa padronanza della compagnia dal punto di vista dei suoi oneri processuali: una carenza di allegazione e di prova che inficia la sua posizione, decisamente non vagliata in maniera approfondita dal giudice di prime cure.
In conclusione, la domanda dell’appellante di condanna della controparte alla refusione della spesa di noleggio pari ad euro 256,20 è fondata e va accolta.
Quanto all’aspetto sostanziale di tale credito (quello da noleggio per il veicolo sostitutivo), ancora una volta il tribunale scende nei dettagli, ricordando i principi di legittimità sul punto:
“Che il danneggiato non debba limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo dì trasporto, è pacifico (oltre alla già citata Cass. n. 20620/ 2015; Cass. n. 124 del 2016, ed infine Cass. n. 9348 del 2019, poi Cass. 17897/ 2020, nei motivi): egli deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo. Questa dimostrazione è però sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo” (Cass. n. 27389/2022). Inoltre: “Esso [il danno da fermo tecnico] non può rinvenirsi nella mera indisponibilità (o ridotta disponibilità) del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo” (Cass. n. 32946/2024).
Nel caso di specie il tribunale riconosce che vi sia stata la effettiva prova del danno subito connesso al fermo forzato del veicolo: vi è prova del contratto di noleggio concluso per 5 giorni; vi è prova che le riparazioni sono avvenute proprio nell’arco temporale in cui il veicolo è stato noleggiato; il perito fiduciario ha dato atto nella sua perizia della necessità di 3 giorni di fermo tecnico.
Degno di rilievo il passaggio della sentenza dove si statuisce la legittimità della pretesa della cessionaria anche in assenza di effettivo esborso per il noleggio: nel caso di specie non vi è fattura ma solo nota pro forma; quindi non vi è prova del pagamento, ma solo del sorgere dell’obbligazione: “anche l’assunzione di un’obbligazione, a prescindere dal pagamento, costituisce una perdita patrimoniale che, ex art. 1223 c.c., costituisce posta di danno risarcibile (cfr. Cass. n. 17670/2024 e altre conformi)”. Generica e irrilevante la contestazione della compagnia sul quantum (euro 256, 20), non essendo stata fatta obiezione alla attestazione del perito fiduciario che riconosceva 3 giorni di fermo tecnico.
Infine, merita accoglimento la domanda di rifusione delle spese legali stragiudiziali. “Costituisce principio pacifico quello per cui tali spese hanno natura di danno emergente, che pertanto deve essere provato dal danneggiato (Cass. SS. UU. n. 16990/2017)”.
Anche rispetto a tale punto, parte appellante aveva prodotto prova documentale delle interlocuzioni intercorse con la compagnia in fase stragiudiziale; anche in questo caso il solo pro forma era sufficiente a suffragio della pretesa, sulla base dello stesso principio poco sopra esposto, ossia la “mera assunzione di un’obbligazione costituisca posta di danno rilevante ex art. 1223 c.c.”; rispetto all’importo richiesto, esso è considerato in linea con il Dm 55/2014 (parametri forensi).
Alla luce di tutto quanto sopra, la sentenza del giudice di pace di Torino viene riformata come segue: la compagnia “va condannata a corrispondere alla srl … la complessiva somma di € 376,20 (€ 256,20 + € 120) oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo”, con condanna alla refusione di spese di primo e secondo grado di giudizio.
© Annunziata Candida Fusco



