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Organo di informazione dei Periti Assicurativi

lavoro

Il perito assicurativo

Gli standard dei periti assicurativi e riflessi sulla comunità.

Nell’ambito delle attività svolte dai periti assicurativi ( l’attività professionale volta all’accertamento ed alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti come indicato nell’art. 156 del Codice delle Assicurazioni Private) ci soffermiamo sulla funzione di interesse pubblico che investe gli stessi nell’ambito delle attività deputate, quali garanti innanzitutto la terzietà e la tutela degli aventi diritto, parimenti i committenti per conto dei quali operano come previsto dal  Regolamento concernente la disciplina dell’attività peritale di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle Assicurazioni Private – Titolo X – Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, Capo VI – Disciplina dell’attività peritale)

regolamento di disciplina art. 5 comma 1

  1. Nell’esecuzione dell’incarico i periti debbono attenersi ai principi di diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità, conformando altresì la propria condotta a criteri di imparzialità. In particolare, devono astenersi dallo svolgimento di incarichi nei quali sussistano situazioni di conflitto di interessi.

Il tema quindi assai sentito dei danni derivanti la circolazione stradale che vede i periti assicurativi in prima linea, ancorché investiti di una responsabilità per quanto concerne l’accertamento e la stima, pone in capo ai agli stessi non solo una funzione tecnica, ma soprattutto etica per la responsabilità di essere depositari di giustizia e garanti di un principio ineluttabile quale quello della terzietà!

Orbene a fronte delle responsabilità così gravose a carico della categoria, di contro le remunerazioni che risultano ferme ad oggi almeno, per quanto concerne i periti chi svolgono attività per conto delle compagnie assicuratrici, ad un ultimo accordo Ania (Associazione nazionale Imprese Assicuratrici) del 2003, nel corso del quale a seguito di un incontro con i rappresentanti delle varie sigle sindacali dell’epoca, si raggiunse una intesa sugli importi di retribuzione.

Da tale data però non è stato più proposta alcuna revisione o quantomeno una indicizzazione in relazione il crescente costo della vita, legittimamente dovuto considerato che dal 2003 al oggi risultano trascorsi 18 anni!

Nel compimento quindi della maggiore età, si ritiene obbligatoria una revisione, avente ad oggetto sia le tariffe professionale dei servizi resi dai periti assicurativi alle imprese di assicurazione, che le modalità ed i contenuti di tali prestazioni, che hanno visto nel corso del tempo una sempre maggiore richiesta di attività suppletive, senza però alcuna equivalenza in termini di retribuzione

Va precisato che l’ultimo l’accordo è stato stipulato ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 166 del 17 febbraio 1992, istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi. La norma in esame, in particolare, prevede che per le perizie rese a imprese di assicurazione “la tariffa è determinata di intesa dalle associazioni dei periti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dall’associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione ed è approvata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (oggi con determinazione IVASS con legge del 7 agosto n. 135 2012)..

Da allora ad oggi quindi nessuna revisione ne aggiornamento è stato posto in atto, viceversa le attività “suppletive” derivante dall’utilizzo di nuovi strumenti informatici, consultazioni, pareri e soprattutto, adempimenti a vario titolo richiesti, non hanno parimenti ottenuto alcun riconoscimento, divenendo nei fatti una vera e propria “gabella” a cui “ob torto collo”, i periti sono costretti a soggiacere in virtù di un “contratto asimmetrico” e assai penalizzante.

Il paradosso invece, ha visto ancor più sminuite le attività svolte dai professionisti, al punto da retrocedere rispetto gli accordi raggiunti illo tempore, sostituendosi con la cosiddetta “parcella Forfettizzata” che partendo dalla retribuzione minima di base, non contempla però le spese accessorie non costituenti base imponibile, ne le ulteriori attività.

Va da se che una revisione degli attuali parametri, diventa obiettivo imprescindibile, affiche la categoria possa quanto meno “sopravvivere” garantendo ai professioni impegnati un equo compenso.

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