Ciclicamente ritorna l’interrogativo se i periti assicurativi ex art. 156, D. Lgs 209/2005 (cd. Cap), iscritti nel ruolo di cui al successivo art. 157, rientrino tra le professioni “non organizzate” ex l. 4/2013, potendo così partecipare alle associazioni ivi contemplate e, per il loro tramite, essere inseriti negli elenchi tenuti dal Mimit (ex Mise) secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 7, della legge.
Abbiamo tentato svariate volte di rispondere a questo interrogativo, generato dalla necessità di sopperire alle lacune cui ci si trova di fronte ogniqualvolta il legislatore, in maniera molto manichea, distingue nettamente tra professioni ordinistiche e professioni non ordinistiche, dimenticando che esiste una zona
grigia non ben definita che sfugge alla distinzione creata dalla l. 4/2013 1. Evitando di ripetere concetti già affrontati altrove 2, va detto che i periti assicurativi di cui all’art. 156 del Cap, sono destinatari di una riserva di legge quanto all’attività svolta: “l’attività professionale di perito assicurativo per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all’articolo 157” (comma 1, art. 156). La formulazione della norma non lascia spazio a dubbi.
1 Si rinvia al nostro contributo Equo compenso e porofessionisti: lo strano caso dei periti assicurativi,
in Arch. giur. circ. ass. e respo. 3/2023, p. 209 e ss disponibile gratuitamente al link https://avvocatofusco.com/wp-content/uploads/2023/03/Equo-compenso_La-Tribuna-
Fusco-3_2023.pdf.
2 Si rinvia al nostro contributo Riserva di legge ex art. 156 Cap e nomina ctu: abusivismo in
tribunale? Relazione elaborata per l’intervento all’evento organizzato da Sipa e Aiga-Nocera
inferiore il 21 marzo 2025, disponibile gratuitamente al link https://avvocatofusco.com/wpcontent/
uploads/2025/03/Relazione-Aiga_Sipa-21-marzo-2025.pdf.
Se una attività è riservata ad una categoria professionale, essa non può essere svolta da altri professionisti, pena la esposizione al reato di abusivismo che nel caso di specie, è espressamente sancito dall’art. 305, comma 5, Cap. Condizione indispensabile per l’esercizio della professione di perito assicurativo è l’iscrizione nel Ruolo di cui all’art. 157, ruolo tenuto e gestito da Consap 3, cui si accede dopo il superamento di un esame di idoneità sulle materie indicate dall’art. 158, comma 3, Cap 4. In base a quest’ultima disposizione, “ai fini dell’iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate da CONSAP”, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione emesso dalla stessa 5.
Senza entrare nel merito di altre questioni spinose connesse all’art. 156 e limitandoci al campo di indagine qui individuato, è fuori dubbio che la professione di perito assicurativo prevista dal Cap si connota per alcuni presupposti imprescindibili:
1) la presenza di una disciplina normativa di rango primario;
2) l’espressa previsione di una riserva di legge;
3) un controllo sulle competenze all’atto dell’accesso alla professione ad opera di un autorità a rilevanza pubblica (Consap); 4) l’iscrizione in un “ruolo” tenuto e gestito dalla stessa autorità; 5) la sottoposizione al potere di vigilanza e alla potestà disciplinare della predetta autorità 6. La professione di perito assicurativo ex art. 156 Cap è professione ordinistica?
3 “CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa – è un’azienda di diritto privato
totalmente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nata nel 1993 in seguito
alla scissione dall’Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA). Configurata come società in
house, Consap gestisce i servizi assicurativi di rilievo pubblico ereditati da INA, tra i quali in
particolare il Fondo di garanzia per le vittime della strada e il Fondo di solidarietà in favore
delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura” (fonte: sito ufficiale
di Consap, alla pagina https://www.consap.it/chi-siamo).
4 “Il “Ruolo dei periti assicurativi” (precedentemente denominato Ruolo nazionale dei periti
assicurativi) è stato istituito con il decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni
Private) e successivamente è stato disciplinato dal regolamento Isvap (ora Ivass) n. 11/2008,
che ha stabilito le procedure di iscrizione, cancellazione e reiscrizione dei periti assicurativi al
Ruolo nonché le modalità di consultazione pubblica del Ruolo. Il decreto-legge n. 95/2012 ha
trasferito la gestione del Ruolo dall’Isvap alla Consap a partire dall’1.1.2013” (fonte: sito
ufficiale di Consap, alla pagina https://www.consap.it/ruolo-dei-periti-assicurativi/).
5 Per i requisiti di iscrizione e le modalità relative all’esame si rinvia all’art. 158 del Cap e al
Regolamento Consap n. 3 del 4 ottobre 2024.
6 V. Artt. 330 – 331 del Cap e Regolamento Consap n. 2 del 23 ottobre 2015.
Sicuramente no, in quanto le professioni ordinistiche sono per definizione quelle per le quali vi è la presenza di un ordine (per i professionisti laureati) o di un collegio (per i professionisti non laureati), soggetti di diritto pubblico che hanno potere sulla tenuta degli albi (e annessi elenchi) e un potere di vigilanza e sanzionatorio sugli iscritti; per l’accesso all’esercizio di tali professioni è previsto un esame di Stato come momento di verifica delle competenze e la necessaria iscrizione all’albo.
L’art. 2229 cc (Esercizio delle professioni intellettuali) recita come segue: “la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi (comma 1). L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il
potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente (comma 2)”. Si ritiene comunemente che questo articolo si riferisca alle professioni ordinistiche di cui poco sopra. Mentre è molto discusso se sia più corretto
darne una interpretazione restrittiva ossia applicare tale disposizione (e quelle che seguono) esclusivamente alle professioni ordinistiche nel senso tradizionale del termine piuttosto che una estensiva-analogica, includendovi tutte le professioni intellettuali, anche non ordinistiche, considerata
l’evoluzione del contesto socioeconomico in cui le professioni tradizionali non esauriscono più lo spettro delle professionalità. La via di mezzo sarebbe poter almeno includervi quelle professioni intellettuali non ordinistiche ma nemmeno totalmente libere, in quanto in senso lato regolamentate. Sul punto
si tornerà a breve.
Proprio per far fronte alle innumerevoli professioni intellettuali sorte nel corso degli anni per le quali non è previsto né un controllo all’accesso né una verifica della permanenza dei requisiti né un ente che abbia un potere di vigilanza e/o disciplinare, ma che pure hanno una significativa rilevanza sociale, si è sentita
l’esigenza di dare una regolamentazione a quella zona grigia abitata da professioni cd. libere, motivo per il quale, dopo lunghe battaglie, è stata approvata la legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).
Sennonché, questa legge dà una definizione delle professioni presupponendo che esse si dividano esclusivamente in due categorie: quelle tradizionali per le quali esiste l’iscrizione in on ordine o collegio e tutte le altre prive di qualsivoglia regolamentazione, dimenticando invece che esiste una terza
categoria di professioni (e sono tante) che, seppur non legate ad ordini e collegi, godono già di una loro regolamentazione normativa (di rango primario o secondario) e, pertanto, non necessitano di un ulteriore
inquadramento.
Insomma, la l. 4/2013, nell’introdurre una dicotomia, finisce con mettere in ombra una porzione di professioni che non sono né ordinistiche né non ordinistiche, giuridicamente protette (o regolamentate) in quanto hanno un loro regime e una loro normativa settoriale e anche un organismo di vigilanza
(spesso di natura pubblicistica). Poiché la distinzione introdotta dalla l. 4/2013 è diventata poi dominante, ogniqualvolta il legislatore mette mano a qualche riforma in materia di libere professioni / professioni intellettuali, si rifà a quella distinzione tra professioni ordinistiche (organizzate in ordini o collegi,
come dice la l. 4/2013) e professioni non ordinistiche (non organizzate in ordini o collegi), lasciando fuori tutte le altre, che non sono ricomprese né tra le prime né tra le seconde 7.
Vediamo più da vicino cosa dice la l. 4/2013.
Art. 1 Oggetto e definizioni
- La presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
- Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
- Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
(omissis) …
7 Si veda la legge sull’equo compenso 21 aprile 2023 n. 49 e il Dm 4 agosto 2023 n. 109 relativo
all’albo telematico dei ctu: entrambi i testi prevedono la dicotomica distinzione tra professioni
ordinistiche e professioni non ordinistiche ex l. 4/2013, lasciando sguarnita di tutela tutta la
zona grigia delle professioni di cui stiamo trattando in questo scritto, tra cui i periti assicurativi
ex art. 156 del Cap.
Art. 2 – Associazioni professionali
- Coloro che esercitano la professione di cui all’art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
- (omissis) ….
- (omissis)
- (omissis)
- Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
- Ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.
- L’elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all’art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell’art. 4, comma 1, della presente legge.
La legge 4/2013 introduce la definizione di professioni non organizzate in ordini o collegi con riferimento a tutte le professioni non rientranti nell’art. 2229 cc quindi, per le quali non è prevista l’iscrizione in ordini o collegi.
I professionisti non iscritti in ordini o collegi devono contraddistinguere la loro attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento alla l. 4/2013 (art. 1, comma 3). L’iscrizione nelle associazioni professionali, di natura privatistica, è meramente facoltativa. Quindi, si può scegliere di continuare ad essere professionista non iscritto in ordine o collegio senza affiliarsi ad alcuna associazione, avendo cura di adottare nelle proprie comunicazioni con la clientela la denominazione di
professione non organizzata. Viceversa, si può scegliere di iscriversi nelle predette associazioni al fine di beneficiare delle agevolazioni e dei privilegi connessi all’inserimento nell’elenco ministeriale. Le associazioni professionali sono di natura privatistica e ad esse è demandato, in regime di autoregolamentazione, il compito della valutazione delle competenze, dell’aggiornamento professionale, della disciplina degli aspetti deontologici ecc. Nemmeno il possesso di certificazione di conformità alle norme tecniche UNI è obbligatoria (ma sul punto non possiamo addentrarci ora). Infine, cosa assai importante, i professionisti in questione non possono svolgere “attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti” a meno che non dimostrino “il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale”. Come a dire che un patrocinatore stragiudiziale
può essere anche un ingegnere solo se è iscritto al relativo ordine.
Stringendo il campo e tornando all’interrogativo inziale, si può dire che la legge 4/2013 ricomprenda tra le sue fila, accanto a tutti quei professionisti non iscritti in ordini o collegi, anche tutti gli altri professionisti (parimenti non iscritti in ordini o collegi, ma) iscritti in ruoli, elenchi, registri di cui è costellata la nostra realtà sociale ed economica e di cui il nostro ordinamento si occupa
ampiamente?
Tra questi possiamo ricordare: gli agenti assicurativi ex art. 109 del Cap, i quali sono iscritti nel RUI (Registro unico degli intermediari) previo superamento della prova di idoneità di cui al successivo art. 110 e sono sottoposti alla vigilanza di Ivass nonché esposti a sanzioni disciplinari e penali (artt. 324 e 305 del Cap); i periti assicurativi ex art. 156 del Cap, i quali sono iscritti nel RPA (Ruolo periti assicurativi), previo superamento della prova di idoneità di cui l successivo art. 158 e sottoposti al potere di vigilanza di Consap che irroga sanzioni disciplinari giusta artt. 329-331 del Cap e Regol. Consap 2/2015; gli agenti sportivi iscritti al Registro Nazionale tenuto dal Coni (d. lgs. 37/2021, Dm 2018/2025) previo superamento di un esame, condizione imprescindibile per l’esercizio della professione riservata (previste sanzioni e
sottoposizione a vigilanza); i conduttori di impianti termici (Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006 n. 152), iscritti in apposito registro degli abilitati tenuto dall’ ispettorato territoriale del lavoro e/o vigili del fuoco, i quali accedono alla professione previo esame abilitante e rilascio di patentino; le guide turistiche di cui alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, abilitate all’esercizio della professione con apposito esame ed iscritte nell’Elenco Nazionale tenuto dal Ministero del Turismo; e tante altre ancora.
Ebbene, a tutti questi professionisti, già dotati di una specifica disciplina, di un controllo all’accesso, di un organo o ente (di natura pubblica o equiparata) che esercita un potere di vigilanza e disciplinare, seppur non iscritti in ordini o collegi, si può applicare la l. 4/2013? Ossia, possono essi iscriversi ad associazioni di natura privatistica destinate ad essere inserite nell’elenco tenuto dal Mimit? Possono considerarsi professionisti non organizzati ai sensi della l. 4/2013 per tutti gli effetti in essa previsti e ad essa connessi?
Dipende, a mio avviso, se si vuole dare una interpretazione restrittiva e letterale dell’art. 2229 cc e al contempo una interpretazione restrittiva e letterale della l. 4/2013; senza considerare che la l. 4/2013 è una legge specifica che non può certo cancellare tutto quanto già previsto dall’ordinamento prima
della sua entrata in vigore né di essa si può dare una interpretazione che vada contro i principi dell’ordinamento e della Costituzione.
Se quindi si vuole intendere l’espressione “professioni non organizzate in ordini o collegi” di cui all’art. 2229 cc in maniera rigorosa e letterale, allora tutte le professioni non organizzate in ordini o collegi, anche se destinatarie di una apposita disciplina che ne regolamenta gli aspetti operativi, devono/possono essere ricomprese nell’alveo della l. 4/2013 e i professionisti possono iscriversi alle associazioni privatistiche che confluiranno nell’elenco Mimit.
Domanda: ma allora a cosa serve iscriversi nei rispettivi ruoli, elenchi, registri? A cosa serve superare esami o prove all’ingresso per l’esercizio della professione? Ma allora non servirà essere sottoposti ad una autorità, seppure pubblica, di vigilanza, la quale potrà essere soppiantata dal Mimit una volta inseriti negli elenchi da esso tenuti! E soprattutto, se non serve né sostenere il controllo all’accesso né essere sottoposti al potere di vigilanza appositamente previsto, significa che si potrà di fatto disapplicare la normativa speciale e che l’eventuale riserva di legge per le attività non ha ragione d’essere. O, al contrario, si può arrivare a sostenere che si può sottostare al regime specifico esistente, rispettando le normative speciali, iscrivendosi in elenchi, ruoli, registri appositi, e al contempo ci si può iscrivere anche alle associazioni privatistiche, entrando a far parte degli elenchi Mimit? In questo caso si è soggetti, per la stessa professione (si badi!), ad un doppio regime giuridico, ad una doppia vigilanza, ad un doppio controllo, a costi doppi di iscrizione / associazione, doppio potere di vigilanza e disciplinare ecc. ecc. ecc.
Questa soluzione a mio avviso lascia perplessi e a me pare che non sia coerente con lo spirito del sistema.
Non sarebbe la prima volta che una legge sia lacunosa o manchevole di qualche aspetto e che trascuri alcuni elementi importanti, sebbene marginali, del contesto in cui si inserisce. L’art. 2229 cc e l’art. 1, comma 2, l. 4/2013 potrebbero essere più correttamente interpretati, in coerenza con il sistema, in maniera analogica se si presuppone che entrambi contengano una lacuna da colmare
8 Sulle lacune del diritto, sull’integrazione giuridica e sull’analogia, si vedano in particolare
pagg. 84 – 91 del testo di Vito Velluzzi, Le Preleggi e l’interpretazione. Un’ introduzione critica,
Edizioni ETS, 2013.
L’interrogativo, perciò, non è se i periti assicurativi (e come loro tutti gli altri professionisti che già godono di uno specifico regime normativo) entrino o meno nell’ambito della l. 4/2013, bensì se l’art. 2229 cc e le successive norme codicistiche si possano applicare analogicamente anche ad altre professioni intellettuali in qualche modo “protette” o “regolamentate” e se ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. 4/2013 debbano intendersi escluse dall’ambito delle professioni non organizzate tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi ma in qualche modo “protette” o “regolamentate”. E allora, interpretando analogicamente (art. 12 preleggi) la nozione di professioni organizzate in ordini o collegi, la domanda è: si può estendere la disciplina prevista per i professionisti iscritti in ordini e collegi anche a tutti quei professionisti iscritti in ruoli, elenchi, registri per i quali esiste una specifica normativa (spesso di rango primario) che prevede una riserva di attività (accompagnata da una tutela penale, giurisprudenzialmente
riconosciuta), un controllo all’ingresso con esame di idoneità al fine di conseguire la predetta iscrizione, il pagamento di tasse o contributi, la sottoposizione ad un potere (di natura pubblicistica) di vigilanza, la
soggezione ad un potere disciplinare e sanzionatorio ad opera dell’autorità di riferimento?
A mio avviso, la risposta affermativa a questo interrogativo è più coerente con il sistema: se già esiste una disciplina speciale e specifica, se già detti professionisti hanno un loro regime che li pone al riparo da sospetti in quanto la loro competenza è appositamente vagliata e la loro diligenza adeguatamente sorvegliata, perché pensare che possano ricevere maggiore tutela iscrivendosi ad associazioni privatistiche, assoggettandosi ad una potestà di autoregolamentazione per la vigilanza disciplinare, eventualmente dovendo acquisire una certificazione di conformità alle norme Uni per le loro competente? Perché tale migrazione verso un regime generico laddove ne esiste uno specifico appositamente previsto in relazione alla peculiarità dell’attività esercitata?
Sempre a mio sommesso avviso, quindi, e sempre analogicamente interpretando, sono esclusi dall’ambito di applicazione della l. 4/2013 non solo tutti i professionisti iscritti in ordini o collegi (ipotesi espressamente prevista dall’art. 1, comma 2) ma anche tutte le professioni che, pur non godendo del
regime di quelle ordinistiche, sono garantite da una regolamentazione più specifica e dettagliata, appositamente voluta a migliore tutela dell’utenza. La tutela di un settore e di una professione non passa soltanto attraverso lo schermo di ordini e albi tradizionali, come la disciplina europea ci insegna.
Cosa ne pensa il Mimit di tutto ciò? Quale posizione assume il Mimit di fronte alla zona grigia di cui abbiamo finora parlato?
Come già scritto altrove 9, il Mimit (ex Mise) ha predisposto sul suo sito la procedura per l’iscrizione delle associazioni nell’elenco da esso gestito.
Al fine di fornire indicazioni utili alla presentazione dell’istanza di inserimento nell’elenco, il ministero ha pubblicato delle Linee Guida a servizio degli utenti. Tali Linee Guida sono state più volte aggiornate.
Avevamo già esaminato la versione del 2022 che forniva spunti utili e interessanti per rispondere al nostro specifico interrogativo 10 (che ripetiamo ancora una volta): possono i periti assicurativi rientrate nella nozione ampia di professionisti non iscritti in ordini o collegi (e quindi rientrare nel novero della l. 4/2013) o devono considerarsi professionisti esclusi e, pertanto, le loro forme associative non possono essere iscritte nell’elenco ministeriale ex art. 2, comma 7, della legge?
Partiamo dalla Circolare direttoriale 24 marzo 2022 – Professioni non organizzate. Linee guida per la semplificazione delle istruttorie 11. Come specificato in apertura dalla circolare stessa, essa contiene “le procedure operative” utili alle “associazioni professionali interessate all’iscrizione
nell’elenco di cui alla legge n. 4 del 2013”.
9 Vedi supra nota 1.
10 Vedi supra nota 1.
11 Si veda al link https://www.mimit.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-notedirettive-
e-atti-di-indirizzo/circolare-direttoriale-24-marzo-2022-linee-guida-per-lasemplificazione-
delle-istruttorie-afferenti-alla-legge-14-gennaio-2013-n-4-dispos, dove è
possibile scaricare il testo in pdf sia della circolare che delle Linee guida 2022. “La circolare
segue le indicazioni fornite con circolare n. 3708/C, in data 01 ottobre 2018, aggiornando e
sostituendo le procedure operative ad oggi seguite” (così al link riportato).
È opportuno riportare alcuni passaggi di questa circolare, utili alla nostra indagine (si allega il testo integrale della circolare e il testo delle Linee Guida ed. 2022).
“Le indicazioni qui richiamate e più ampiamente trattate nelle allegate Linee Guida (Allegato 1) rappresentano lo sviluppo della prassi applicativa e dell’interpretazione giurisprudenziale maturate nell’arco di quasi un decennio dalla pubblicazione della legge in oggetto, che reca disposizioni per
la valorizzazione delle competenze professionali degli associati agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole in materia di concorrenza”
(punto 2). Omissis … Fermo restando il rispetto dei requisiti indefettibili per l’iscrizione all’Elenco, indicati nella legge e meglio specificati nelle Linee Guida, si chiarisce che, in caso di dubbio sulla natura e sulla possibile sovrapposizione dell’attività svolta dagli associati con le professioni regolamentate, questa Amministrazione procede alla valutazione degli elementi che emergono dalla documentazione trasmessa in fase di richiesta di iscrizione, secondo la prassi applicativa e la giurisprudenza degli ultimi nove anni, richiedendo uno specifico parere alle autorità pubbliche competenti in materia solo in via residuale, in particolare, tutte le volte in cui la tipologia professionale per cui si richiede l’iscrizione presenti
caratteristiche e peculiarità sensibilmente diverse da quelle analizzate nel corso dell’esperienza applicativa della legge” (punto 10).
Andando alle Linee Guida 2022, entrando nello specifico dell’istruttoria per l’iscrizione delle associazioni professionali nell’elenco ministeriale, al paragrafo “Le attività professionali previste dalla legge. Limiti ed esclusioni”
- punto 9, si legge quanto segue: “Sono assimilate alle professioni escluse
quelle attività professionali per le quali si rileva la presenza di requisiti
obbligatori e di una Pubblica Autorità che, ai sensi di norme di legge,
controlli la presenza di tali requisiti in capo ai soggetti esercenti l’attività
professionale in questione”. Al successivo punto 11 si scrive: “Le associazioni
che rappresentano attività per le quali una legge stabilisce dei requisiti
obbligatori ma non sia prevista un’Autorità Pubblica che ne controlli il
rispetto possono essere iscritte nell’Elenco, purché i requisiti minimi di iscrizione alle relative associazioni coincidano con quelli previsti dalla legge stessa”. Alla luce di quanto sopra previsto, pare di capire che i periti assicurativi debbano rientrare nell’ipotesi di cui al punto 9, ossia sono una professione assimilata a quelle escluse in quanto per essi si rileva la presenza di requisiti obbligatori e di una pubblica autorità che controlli la presenza di tali requisiti in capo ai soggetti che esercitano l’attività. Di conseguenza, anche in base alle indicazioni del Mimit, la risposta all’interrogativo se i periti assicurativi rientrino tra le professioni ricomprese nella l. 4/2013 può essere decisamente negativa: no, non rientrano e le loro associazioni professionali non possono chiedere ed ottenere l’iscrizione nell’elenco ministeriale (all’epoca il ministero era il Mise). In data 18 dicembre 2025, il Mimit (nuova denominazione del Mise a partire dal 2022) ha pubblicato sul suo sito la Circolare n. 1882 contenente ulteriori indicazioni per la semplificazione della procedura di iscrizione delle associazioni nell’elenco ministeriale nonché la modifica delle Linee Guida del 2022, che vengono sostituite dalle nuove Linee Guida debitamente riviste ed aggiornate. La Circolare e le Linee Guida 2025 (unitamente alla nuova modulistica) “si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione nella sezione del sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sostituendo integralmente le indicazioni fornite con Circolare direttoriale 24 marzo 2022, nonché la modulistica e le Linee Guida ad essa allegate” (ultimo paragrafo Circ. 1882 cit.) 12. Degna di nota è la mancanza nella nuova circolare di ogni riferimento alla possibilità di ricorrere, in caso di dubbio, a chiedere il parere alle autorità pubbliche competenti, sebbene in via residuale (ex punto 10 della Circ. 2022). Ma sul punto, meglio infra. - Si veda per il comunicato e i testi della circolare e delle nove linee Guida i link
- https://www.mimit.gov.it/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-diindirizzo/
- circolare-del-18-dicembre-2025-professioni-non-organizzate-chiarimentisullinserimento-
- nellelenco-ministeriale; si allegano Circ. e Linee Guida 2025
Quali sono invece le principali novità delle Linee Guida 2025?
È possibile mantenere la stessa conclusione anche alla luce delle novità introdotte?
Proviamo a scorrere i nuovi punti, cercando di individuare le più importanti modifiche e/o integrazioni utili alla nostra disamina. Il punto 3, notevolmente ampliato rispetto alla precedente versione del 2022,
parlando delle associazioni professionali che richiedono l’iscrizione negli elenchi, specifica quanto già detto dalla legge stessa ossia che “esse hanno natura privatistica e sono fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza”. Salta agli occhi una rilevante novità: nel paragrafo intitolato “Le attività
professionali previste dalla legge. Limiti ed esclusioni” è stato soppresso il punto 9 13, innanzi riportato. È stata cioè espressamente eliminata la specifica previsione che escludeva dal novero delle professioni ricomprese nella l. 4/2013, considerate perciò assimilate a quelle ordinistiche, tutte quelle professioni per le quali esistono requisiti per l’accesso e un’autorità pubblica di vigilanza. Ciò vuol dire che anche le professioni non organizzate in ordini o collegi, ma con requisiti per l’accesso e un’autorità pubblica di vigilanza, possono essere ricomprese nella l. 4/2013 e che le loro associazioni possono essere inserite nell’elenco Mimit? 14 In realtà il nuovo punto 9 delle Linee Guida 2025 recita testualmente: “Le Associazioni che rappresentano attività per le quali una legge stabilisce dei requisiti formativi e/o professionali obbligatori, ma per l’esercizio delle quali non sia richiesta l’iscrizione in albi, elenchi, ordini o collegi, possono essere iscritte nell’Elenco, purché i requisiti minimi di iscrizione alle relative Associazioni coincidano con quelli previsti dalla legge stessa 15”. Eliminato anche il punto 11 delle vecchie Linee Guida 2022 che faceva da sponda al punto 9. 14 A mio avviso, data la natura meramente amministrativa delle circolari e delle Linee Guida, il problema interpretativo rimane. 15 La nuova formulazione rimodula anche il vecchio punto 11. In base a questa disposizione, quindi, appare chiaro che possono rientrare nella l. 4/2013 (e quindi si possono iscrivere alle associazioni che chiederanno l’iscrizione nell’elenco del Mimit), quei professionisti per i quali, pur essendo prevista una normativa specifica che ne disciplina requisiti formativi e/o professionali obbligatori, non siano soggetti ad iscrizione in albi, elenchi, ordini, collegi.
Leggiamo un altro passaggio a conforto. Mentre si elimina il vecchio punto 9 sulle professioni assimilate, nella nota 1 in calce al punto 7, laddove si sta parlando delle professioni escluse, ossia quelle di cui all’art. 2229 cc, si dice: “Ad esempio, tra le altre, sono escluse tutte le attività riservate dalla legge ai soggetti iscritti all’Albo degli Avvocati, all’Albo degli Ingegneri, ma anche alle guide turistiche”.
Ma le guide turistiche, come abbiamo avuto modo di vedere sopra, non costituiscono una professione ordinistica: le guide turistiche godono di una riserva di legge (l. 190/2023), sostengono un esame abilitante e sono iscritte nell’Elenco Nazionale tenuto dal Ministero del turismo; diversamente, c’è
esercizio abusivo della professione, come ben sanno gli operatori del settore. Quindi le Linee Guida 2025 ci stanno dicendo, in modo diverso da quelle del 2022, ma forse in maniera molto più pregnante (visto l’esempio calzante riportato) che le professioni per le quali esiste un percorso abilitante ed una
pubblica autorità vigilante sono assimilate a quelle ordinistiche e quindi escluse dalla l. 4/2013 16.
Inoltre, ferma restando la soppressione dell’importante vecchio punto 9, più volte citato, qualcos’altro riaffiora da altra parte. A guardar bene il testo delle nuove Linee Guida 2025, ci si accorge che alla nota 4, riportata in calce alla definizione di cui al punto 7, si scrive testualmente: “Al riguardo si rappresenta che, in caso di dubbio sulla natura dell’attività in questione questa Amministrazione può richiedere un parere alle Autorità Pubbliche competenti in materia, al fine di evitare sovrapposizioni con le professioni regolamentate”. Rispunta nelle Linee quanto in precedenza riportato al punto 10 della Circ. 2022, il che è confortante. In caso di dubbio se ammettere o escludere una professione, il Mimit si riserva si chiedere il parere alla competente autorità. Questo concetto viene ribadito alla successiva nota 6, in calce al punto 13 delle Linee Guida 2025, laddove, nel prescrivere che l’iscrizione va chiesta da associazioni “che siano costituite da coloro che esercitano le professioni non organizzate” (primo capoverso), si specifica
ancora una volta che “Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla legge per le Associazioni professionali, si chiarisce che, in caso di dubbio sulla natura e sulla possibile sovrapposizione dell’attività svolta dagli associati con quelle escluse dall’ambito di applicazione della stessa, questa Amministrazione procede alla valutazione degli elementi che emergono dalla documentazione trasmessa in fase di richiesta di iscrizione, secondo la prassi applicativa e la giurisprudenza, anche richiedendo uno specifico parere alle autorità pubbliche competenti in materia solo in via residuale, in particolare, tutte le volte in cui la tipologia professionale per cui si richiede l’iscrizione presenti caratteristiche e peculiarità sensibilmente diverse da quelle analizzate nel corso dell’esperienza applicativa della Legge”. Insomma, rispunta nelle note quanto precedentemente previsto nel più volte ciato punto 10 della vecchia Circ. del 2022. Nell’edizione 2025 non si usa l’espressione “professioni assimilate”, ma si afferma in
sostanza lo stesso principio, portando addirittura un esempio pratico molto calzante, quello
delle guide turistiche.
Conclusioni
In conclusione, direi che, al di là della forma, la sostanza delle indicazioni del Mimit (già Mise) con le sue nuove Linee Guida 2025, è rimasta la stessa, in continuità con quanto previsto nel 2022 ossia, sintetizzando al massimo:
1) laddove si tratti di professioni non strettamente ordinistiche, va valutato se esiste una regolamentazione specifica, come nel caso delle guide turistiche e altre professioni simili, in quanto anche queste, sono escluse dalla l. 4/2013, dovendosi considerare assimilate;
2) questo vaglio va fatto in primis dalle associazioni professionali, richiedenti l’iscrizione nell’elenco del Mimit, che aggregano professionisti non iscritti in ordini o collegi, le quali dovranno verificare che non ci siano sovrapposizioni; 3) in caso di dubbio, il Mimit, prima di iscrivere, procederà a valutare la documentazione allegata all’istanza di iscrizione, la giurisprudenza formatasi negli ultimi 12 anni e, in via
residuale, potrà chiedere parere all’autorità competente in materia. Es., per restare al caso delle guide turistiche espressamente citato dalla Linee Guida 2025 come ipotesi di professione “esclusa”, nell’ipotesi che qualche associazione professionale di guide turistiche chiedesse l’iscrizione all’elenco Mimit, quest’ultimo, per diradare dubbi, potrebbe chiedere parere al Ministero del turismo presso il quale è tenuto l’Elenco nazionale delle guide turistiche. In caso di violazioni, aggiungo, si potrebbe anche segnalare al Mimit la presenza nell’elenco di associazioni che non si sono conformate alle indicazioni ministeriali, sollecitando una verifica ad opera e nell’interesse delle categorie interessate (e quindi dei destinatari dei servizi).
A questo punto, per passare a profili pratici e sciogliere l’interrogativo per cui questo scritto è stato realizzato, alla luce di tutto quanto detto, pare non peregrina la tesi secondo cui anche il Mimit interpreta analogicamente l’art. 2229 cc, considerando “assimilate” e quindi “escluse” dal novero della l. 4/2013 le professioni intellettuali che non comportano l’iscrizione in ordini o collegi, ma destinatarie di una specifica disciplina contenente la previsione di una abilitazione all’esercizio dell’attività, di un elenco o registro ad hoc in cui iscriversi, e l’esistenza di autorità pubblica di vigilanza munita di potere disciplinare (basterebbe già solo il nuovo testo del punto 9 delle Linee Guida 2025).
La risposta all’interrogativo se i periti assicurativi possano essere assimilati alle professioni ordinistiche ai fini della l. 4/2013 e quindi esclusi dal suo ambito di applicazione è, a mio avviso, positiva; conseguentemente, le associazioni professionali di periti assicurativi non possono richiedere l’iscrizione nell’elenco del Mimit di cui all’art. 2, comma 7, l. 4/2013. In caso ci si volesse togliere il dubbio, si potrebbe avanzare un’istanza di chiarimento allo stesso Mimit e vedere cosa ne pensa; si potrebbe consentire al Mimit di dialogare con Consap, visto che può chiedere il parere della competente autorità in materia, previa consultazione della giurisprudenza civile e panale nonché delle prassi amministrative che si sono occupate dei periti assicurativi almeno negli ultimi 12 anni.
Per finire, sarebbe il caso che tutte le associazioni professionali e le forme aggregative di queste ultime operassero con cautela per evitare quelle invasioni di campo, poco auspicabili, contro cui tanto mette in guardia lo stesso Ministero del Made in Italy.
© febbraio 2025 Annunziata Candida Fusco



