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Modulo CAI digitale: approvato il nuovo Regolamento Ivass

Regolamento Ivass n. 56 del 25 marzo 2025 – Pubblicato in GU Serie Generale n.81 del 07-04-2025, entrato in vigore il giorno successivo.

L’entrata in vigore del Reg. Ivass 56/2025 ha segnato l’abrogazione del Reg. Ivass n. 13 del 6 febbraio 2008, precedentemente dedicato a disciplinare la stessa materia.

Dopo una pubblica consultazione iniziata il 17 luglio 2024, i cui esiti sono stati resi noti il 1° aprile 2025, finalmente il testo definitivo è entrato in vigore.

Avevamo già formulato osservazioni sul testo in elaborazione e sulle posizioni contrastanti emerse già all’indomani della pubblicazione della bozza. Si rinvia per le nostre precedenti osservazioni al seguenti link https://avvocatofusco.com/diritto-assicurativo-responsabilita-civile/circolazione-stradale/modello-cai-digitale-quale-riforma/.

Modulo CAI digitale

Volendo fare un breve focus esclusivamente sul modulo CAI, possono finalmente sedarsi le polemiche e i timori che erano sorti intorno alla possibile eliminazione del formato cartaceo.

Sono dedicati al modulo CAI gli artt. 11 – 15 del nuovo Regolamento Ivass.

L’art. 11 (modulo di denuncia di sinistro) recita testualmente:

  1. Il modulo di denuncia da utilizzare in caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione è redatto secondo il modello riportato nell’allegato 1 (Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro).
  2. Il modulo di denuncia può essere compilato su un documento cartaceo o informatico, a scelta del conducente o del proprietario.

La disposizione è identica a quella proposta nel documento in pubblica consultazione 6/2024 (art. 13 del precedente regolamento). L’impresa, obbligata a consegnare un esemplare del modulo all’assicurato a inizio del contratto o al suo rinnovo (ovvero su richiesta del contraente o assicurato), secondo quanto previsto nel comma 1, del nuovo art. 13, è tenuta a conservare traccia della scelta espressa dal contraente di ricevere la versione cartacea o digitale (comma 2).

“La disposizione ripropone con adeguamenti il contenuto dell’articolo 15 del Regolamento ISVAP 13/2008, introducendo la consegna del modulo anche su supporto durevole non cartaceo, a scelta del contraente o dell’assicurato, in un’ottica di piena digitalizzazione della documentazione assicurativa”.

 Il comma 3, in ottica di tutela del soggetto debole del rapporto, sembra invece rafforzare quanto già detto, potendo egli avanzare la sua richiesta in qualsiasi momento: “Il contraente, su richiesta, ha in ogni caso diritto di ricevere dall’impresa in qualunque momento il modulo di denuncia di sinistro su supporto cartaceo ovvero su altro supporto durevole”.

L’art. 14 del regolamento è la vera novità, essendo dedicato alla compilazione del modulo in formato digitale. Disposizione altamente dibattuta, l’articolo contiene le indicazioni destinate a realizzare il giusto equilibrio tra esigenze di adeguamento agli standard sulla digitalizzazione dei servizi e la garanzia del contraente – assicurato di esercitare al meglio i suoi diritti, tutelando la sua sicurezza e la sua privacy.

Mettiamo a confronto il testo definitivo con il testo in consultazione

Art. 15 bis (Compilazione del modulo di denuncia di sinistro su documento informatico) Testo in pubblica consultazione 6/2024   Le imprese mettono a disposizione dei contraenti e degli assicurati applicazioni informatiche, tramite un software progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica alle proprie imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 143, comma 2 del Codice delle assicurazioni private.       1.2. Il modulo di denuncia di sinistro redatto su documento informatico è sottoscritto con modalità di firma aventi requisiti di sicurezza non inferiori a quelli stabiliti per la Firma Elettronica Avanzata, dal regolamento eIDAS, dal Codice dell’Amministrazione Digitale, e dai relativi provvedimenti attuativi.   Per l’identificazione dei firmatari e per la fornitura di soluzioni di firma elettronica, le imprese possono avvalersi di prestatori di servizi fiduciari soggetti alla vigilanza dell’Agenzia per l’Italia digitale.     Le imprese adottano idonee misure per garantire al contraente/assicurato l’acquisizione, su supporto durevole, di copia della denuncia di sinistro conforme al documento informatico trasmesso.  Art. 14 (Compilazione del modulo di denuncia di sinistro su documento informatico) Regolamento 56/2025     Le imprese di assicurazione mettono a disposizione dei contraenti e degli assicurati applicazioni informatiche, tramite un software progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 143, comma 2 del decreto.   Il modulo di denuncia di sinistro redatto su documento informatico è sottoscritto con modalità di firma aventi requisiti di sicurezza non inferiori a quelli stabiliti per la firma elettronica avanzata dal Regolamento eIDAS, dal Codice dell’Amministrazione Digitale, e dai relativi provvedimenti attuativi.     3. Per la fornitura di soluzioni di firma elettronica, le imprese possono avvalersi di prestatori di servizi fiduciari, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.     4. Le imprese di assicurazione adottano idonee misure per garantire al contraente e all’assicurato l’acquisizione, su supporto durevole, di copia della denuncia di sinistro conforme al documento informatico trasmesso. 5. L’adesione al servizio di compilazione del modulo di denuncia di sinistro su documento informatico non autorizza la diffusione di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

Come si legge nella Relazione al Reg. 56/2025, la disciplina è ora integrata “con la previsione dell’obbligo per le imprese di assicurazione di rendere disponibile per i contraenti e gli assicurati applicazioni informatiche, accessibili e usabili, per la formazione della denuncia di sinistro come documento informatico, e la sottoscrizione della stessa con soluzioni di firma elettronica aventi requisiti di sicurezza non inferiori a quelli stabiliti per la firma elettronica avanzata” in conformità alla normativa europea e al CAD (Codice dell’amministrazione digitale).  “Le disposizioni in materia di denuncia di sinistro sono declinate in funzione dell’esigenza di garantire l’equivalenza degli effetti tra l’atto redatto in modalità cartacea e l’atto prodotto in modalità informatica, in linea con le previsioni contenute nel CAP, nel CAD e nel Regolamento eIDAS, e, dunque, di assicurare la provenienza delle dichiarazioni contenute nel modulo di denuncia”.

A parte lievi ritocchi nei primi quattro commi, la novità degna di nota rispetto al testo in consultazione è data dal comma 5 dell’art. 14, evidentemente frutto di riflessioni e osservazioni pervenute ad Ivass a tutela della privacy degli utenti: sembra di capire che la ratio della disposizione è evitare che l’adesione alla modalità digitale, con annessi accessi alle modalità telematiche di comunicazione e firma, possano trasformarsi in una ennesima occasione per le imprese di fare marketing.

L’art. 15 (altre informazioni), infine, prevede che al modulo CAI è aggiunto un foglio “contenente ulteriori informazioni inerenti ai sinistri, necessarie per alimentare la banca dati dei sinistri istituita presso l’IVASS ai sensi dell’articolo 135 del decreto”. Disposizione già presente nel vecchio regolamento 13/2008, che lascia immutato il quadro precedente.

Ai senti del comma 2 dell’art. 18, le imprese hanno 12 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento per ottemperare agli obblighi di cui all’art. 14 ossia per la messa in opera delle modalità di attuazione del modulo digitale e dei relativi strumenti di sicurezza. 

Per una lettura del nuovo Regolamento, del Documento 6/2024 in pubblica consultazione e dell’esito della stessa, si vedano gli allegati.

© Annunziata Candida Fusco  

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