Il Dm 6 novembre 2024 n. 215, pubblicato su GU del 9 gennaio 2025 ed entrato in vigore il 24 gennaio 2025, introduce un nuovo sistema di ADR volontario, l’Arbitro assicurativo, dando così attuazione al contenuto dell’art. 187.1 del D. Lgs 209/2005 (codice delle assicurazioni private, Cap), che da anni aspettava di essere disegnato.
Proviamo a ricostruire i tratti salienti di questo nuovo istituto, partendo al contesto normativo di riferimento e dai precedenti affini.
Il contesto normativo europeo e nazionale
L’art. 187.1 del Cap è stato inserito dall’art. 4, comma 34, del D. lgs 21 maggio 2018 n. 68 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa), il quale originariamente inserì un articolo 187 ter, poi ridenominato 187.1 e ricollocato dopo l’art. 187 dall’art. 1, comma 18, dal D. Lgs 30 dicembre 2020 n. 187 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa).
| Testo inserito dall’art. 1, comma 34, D. Lgs. 21 maggio 2018 n. 68 | Testo inserito dall’art. 1, comma 18, D. Lgs 30 dicembre 2020 n. 187 |
| «Capo II bis – Controversie Art. 187-ter (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie). 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di cui all’articolo 6, commi 1, lettere a) e d) nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell’IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1, i criteri di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità e l’effettività della tutela. 3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non pregiudicano il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall’ordinamento.». 4. Alla copertura delle relative spese di funzionamento, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui agli articoli 335 e 336 del presente Codice. | Dopo l’articolo 187 del decreto legislativo n. 209 del 2005: a) sono inserite le seguenti parole: «Capo II bis – Controversie»; b) dopo le parole di cui alla lettera a) è inserito il seguente articolo: «Art. 187.1 (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie). 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di cui all’articolo 6, commi 1, lettere a) e d), nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell’IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1, i criteri di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità e l’effettività della tutela. 3. Per le controversie definite dal decreto di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all’esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall’ordinamento. 4. Alla copertura delle spese di funzionamento dei sistemi di cui al presente articolo, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui agli articoli 335 e 336.» |
Il considerando 38 della Direttiva Ue 2016/97 prevede quanto segue:
“Appaiono necessarie adeguate ed efficaci procedure di reclamo e ricorso stragiudiziale negli Stati membri per la risoluzione delle controversie tra distributori di prodotti assicurativi e clienti, utilizzando, se del caso, le procedure già esistenti. È opportuno che siano disponibili dette procedure per gestire le controversie inerenti ai diritti e agli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva. Tali procedure di reclamo e ricorso stragiudiziale dovrebbero cercare di realizzare una composizione più rapida e meno costosa delle controversie tra distributori di prodotti assicurativi e clienti”.
L’art. 15 della Direttiva, dedicato specificamente alla risoluzione stragiudiziale delle controversie, dispone quanto segue:
“1. Gli Stati membri garantiscono che siano istituite, in conformità dei pertinenti atti legislativi dell’Unione e del diritto nazionale, procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie adeguate, efficaci, imparziali e indipendenti, per la risoluzione delle controversie insorte fra i clienti e i distributori di prodotti assicurativi aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva, avvalendosi eventualmente di organi già esistenti. Gli Stati membri garantiscono che tali procedure siano applicate ai distributori di prodotti assicurativi nei confronti dei quali sono state avviate le procedure e che agli stessi si estenda la competenza del pertinente organo.
2. Gli Stati membri garantiscono che gli organi di cui al paragrafo 1 collaborino alla risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva”.
Dopo questo brevissimo riferimento alla normativa europea, si comprende ancor più chiaramente la necessità e l’urgenza di dare attuazione alla normativa di fonte nazionale (art. 187.1., appunto), rimasta finora mera previsione programmatica senza un effettivo seguito.
Finalmente il Dm 215/2024 colma questo vuoto e il provvedimento Ivass in corso di emanazione completerà il disegno.
Procedendo ancora per un po’ con il dovuto ordine, non si può non esaminare il testo dell’art. 187.1, tratto d’unione, oserei dire, tra la normativa europea e quella regolamentare e di attuazione.
Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa
L’art. 187.1 del Cap, recependo le indicazioni della Direttiva, prevede un obbligo in capo ai soggetti vigilati dall’Ivass di aderire all’Arbitro assicurativo da istituire presso l’Ivass stessa con successiva normativa regolamentare.
I soggetti tenuti ad aderire sono espressamente indicati al comma 1, ossia i soggetti di cui all’art. 6, comma 1, lettere a) e d):
- imprese che esercitano nel territorio italiano attività di assicurazione o riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma (…)
- intermediari di assicurazione e di riassicurazione o ogni altro operatore del mercato assicurativo
nonché
- gli intermediari assicurativi a titolo accessorio.
Quanto all’oggetto delle materie suscettibili di essere portate nella procedura, la parte finale del comma 1, cit. chiarisce che si tratta di controversie con la clientela relative alle “prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione senza esclusione”.
L’incipit dell’articolo stabilisce che resta ferma la procedura di cui all’art. 32 ter del D. Lgs 58/1998: si tratta del meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsto dal Tuf a cui aderiscono i soggetti sottoposti alla vigilanza della Consob, su cui torneremo a breve. A parte questo richiamo, il successivo comma 3 dell’art. 187.1 chiarisce che il ricorso all’Arbitro assicurativo di cui al comma 1 “è alternativo all’esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162”.
Il riferimento è alla procedura di mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, D. Lgs 20/2010, che indica come condizione di procedibilità il tentativo di mediazione nelle controversie in materia di contratti assicurativi (bancari e finanziari), e alla procedura di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3, Dl 132/2014 cit., che indica come condizione di procedibilità la negoziazione in controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
Ciò vuol dire che, nel caso sia stato fatto ricorso all’Arbitro assicurativo, si dovrà considerare soddisfatto il requisito di procedibilità sancito dalle due norme speciali senza dover riproporre il tentativo di mediazione o negoziazione.
Infine, l’ultima parte del comma 3, cit., prevede che il ricorso all’Arbitro assicurativo, procedura si ripete volontaria, “non pregiudica il ricorso ad ogni altra strumento di tutela previsto dall’ordinamento”.
Attenzione però che per i soggetti vigilati innanzi richiamati l’adesione all’arbitro è obbligatoria: l’art. 324, comma 1, Cap sanziona espressamente gli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo accessorio, che violino l’art. 187.1., in caso di mancata adesione a detti sistemi o le relative norme di attuazione. Le sanzioni sono descritte nel seguito dell’art. 324 cit., nel rispetto dei criteri di cui all’art. 324 sexies del Cap. L’art. 324 bis prevede sanzioni in caso la trasgressione sia compiuta dalle imprese.
Due illustri precedenti: ABF e ACF
Come si è detto, l’Arbitro assicurativo costituisce un ulteriore tassello nella tutela della “clientela” sull’esempio di altri due sistemi alternativi di risoluzione delle controversie: l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e l’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF).
“L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (in inglese ADR – Alternative Dispute Resolution) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Rappresenta un’opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario.
(…)
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stato istituito nel 2009 in attuazione dell’articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005).
Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) – che opera presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – con Delibera del 29 luglio 2008 e successive modificazioni ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d’Italia il compito di curarne l’organizzazione e il funzionamento.
In applicazione della Delibera del CICR la Banca d’Italia ha adottato le disposizioni che regolano il funzionamento del sistema stragiudiziale ABF nel suo complesso.
L’ABF ha inizialmente operato con tre Collegi territoriali; da dicembre 2016 è attivo sul territorio con sette Collegi, competenti in base al domicilio del cliente”.
Così in sintesi viene presentato l’ABF sul sito ufficiale, dove è possibile trovare informazioni utili alla presentazione del ricorso e alla instaurazione del procedimento nonché le pronunce dell’organismo.
(https://www.arbitrobancariofinanziario.it/abf/index.html)
“L’ACF è stato introdotto per la prima volta con l’art. 27 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e con il successivo decreto attuativo d.lgs. 179/2007 (poi modificato dal decreto legislativo 130/2015 e abrogato e sostituito con il d.lgs. 129/2017). La sua effettiva istituzione si avrà però solo con la delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016[1] e diventerà operativo solo a partire dal 9 gennaio 2017.[2]
Il d.lgs. 129/2017 ha successivamente abrogato il d.lgs. 179/2007 e riportato la maggior parte delle disposizioni (con alcune modifiche) all’interno del Testo unico della finanza, e più precisamente nell’art- 32-ter del d.lgs. 58/1998. In buona sostanza si affida la regolamentazione della risoluzione stragiudiziale delle controversie finanziarie alla CONSOB. Il d.lgs 129/2017 ha aggiunto anche l’art. 32-ter.1, relativo al Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori (già istituito dall’art. 8 dell’abrogato d.lgs 179/2007)”.
Così in sintesi sul sito Wikipedia (https://it.wikipedia.org/wiki/Arbitro_per_le_controversie_finanziarie)
Interessanti sono anche le informazioni riportate dal sito “L’economia per tutti _ Banca d’Italia per la cultura finanziaria (https://economiapertutti.bancaditalia.it/informazioni-di-base/acf/) e dal sito ACF.Consob (https://www.acf.consob.it/chi-siamo/arbitro).
Si avrà modo di tornare sui possibili parallelismi tra i tre organismi.
Il rinvio alla normativa regolamentare
Il comma 2 dell’art. 187.1 rinvia alla normativa di rango secondario per la compiuta disciplina dell’istituendo Arbitro assicurativo: con decreto del Mise, oggi Mimit, di concerto con il Ministro della giustizia e su proposta dell’Ivass, sono determinati “i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1, i criteri di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo”.
Il contenuto del regolamento è stato ben delimitato dalla norma primaria che specifica i campi di attuazione: non solo regole procedimentali, ma anche indicazioni sulla composizione dell’organo decidente. Quest’ultimo deve garantire imparzialità e rispetto della rappresentatività dei soggetti interessati. Il regolamento dovrà anche descrivere le materie su cui potrà intervenire, tenuto conto delle prestazioni e dei servizi di cui si sta trattando. Il comma 2 si conclude sostenendo la necessità che le procedure assicurino “in ogni caso” la rapidità, l’economicità e l’effettività della tutela. Il tutto “nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”. Il richiamo è al Codice di consumo, nella parte dedicata alla risoluzione extragiudiziale delle controversie (artt. 141 – 141 decies).
Come sottolineato da più parti, questo nuovo strumento dovrebbe avere un notevole impatto deflattivo rispetto all’elevato contenzioso giudiziario e contribuire all’abbattimento dei rincari delle polizze.
“La misura, utile alla riduzione delle controversie del settore, è in via d’attuazione ed emergono elementi di novità che dovrebbero consentire di creare, in linea con i risultati ottenuti negli ultimi anni, le condizioni per una ulteriore riduzione dei premi (secondo i dati diffusi dall’IVASS, per quanto riguarda la RC auto i premi soni scesi di oltre 20 punti percentuali dal 2013) e una maggiore diffusione delle coperture assicurative riguardanti la protezione dei beni e della persona. La sotto-assicurazione nei rami danni, infatti, continua a penalizzare il mercato italiano in misura maggiore rispetto alla media europea, rendendo i cittadini e le imprese italiane più vulnerabili al materializzarsi di rischi” (così sul sito di Cassa forense, poco dopo l’introduzione dell’arbitro assicurativo nel Cap, vedi contributo del 9.07.2019 al link https://www.cfnews.it/diritto/l-arbitro-assicurativo/).
Il DECRETO 6 novembre 2024, n. 215
Regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonché dei criteri di composizione dell’organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all’articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche.
Per il testo integrale del provvedimento si veda al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/01/09/25G00001/sg
Dopo oltre sei anni, arriva il tanto sospirato e atteso decreto ministeriale, annunciato più volte ma dalla lunga gestazione. Il testo si compone di un notevole preambolo (interessante per tutti i richiami normativi ivi contenuti) e di 14 articoli, sui cui ci intratterremo nella seconda parte di questo contributo.
Ricordiamo soltanto che l’art. 1 istituisce l’Arbitro assicurativo presso l’Ivass; l’art. 13 prevede un ulteriore rinvio ad un provvedimento dello stesso Ivass per l’emanazione di disposizioni tecniche e di attuazione. Detta normativa dovrà essere adottata entro quattro mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Presumibilmente, entro la fine di maggio 2025.
In data 6 marzo 2025, l’Ivass ha pubblicato sul suo sito lo schema delle disposizioni tecniche e attuative di cui al citato art. 13, concedendo termine fino al 5 aprile 2025 per l’invio di osservazioni, commenti e proposte da parte dei soggetti interessati. Si rinvia al link https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2025/01-pc/index.html
Anche su questo aspetto si avrà modo di tornare in un terzo capitolo di queste nostre riflessioni.
© Annunziata Candida Fusco



